Alluvione: più tempo per versare tributi e contributi sospesi

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Alluvione: più tempo per versare tributi e contributi sospesi

ATTENZIONE: Il disegno di legge di conversione in legge del Dl Proroghe fiscali (Dl 132/2023), approvato nel testo emendato dall'Aula del Senato nella seduta del 26 novembre 2023, prevede lo slittamento al 10 dicembre 2023 del termine del 20 novembre per la ripresa dei versamenti sospesi nei territori colpiti dalle alluvioni a maggio. Il testo è ora all'esame della Camera.

Ultimi giorni per il versamento dei tributi e contributi sospesi in favore dei soggetti ubicati nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel mese di maggio 2023.

La sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari/contributivi è stata prevista dal decreto Alluvione (D.L. n. 61/2023).

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti

La sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi si applica ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 del decreto Alluvione.

Sono ricompresi nella sospensione:

  • le liquidazioni IVA;
  • l’acconto IMU;
  • gli adempimenti tributari in scadenza (modelli INTRA);
  • le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • gli avvisi di accertamento / di addebito INPS esecutivi;
  • gli atti esecutivi emessi degli Enti locali;
  • gli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
  • gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le amministrazioni pubbliche a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale;
  • dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 messe dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari;
  • i versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/73 operate dal sostituto d’imposta sui redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati nonché delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023, in unica soluzione senza l’applicazione di sanzioni e interessi. Si specifica che i versamenti già effettuati non potranno essere rimborsati.

Sospensione dei contributi previdenziali

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023) si riferisce ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nei territori elencati nel richiamato Allegato 1.

Sono ricompresi nella sospensione anche versamenti relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale.

Le istruzioni per la ripresa degli adempimenti e versamenti previdenziali sono contenute nella circolare n. 67 del 20 luglio 2023.

La sospensione si applica per i seguenti soggetti:

  • datori di lavoro privati ivi inclusi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
  • artigiani, commercianti e agricoli;
  • committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata.

Modalità di recupero dei contributi sospesi

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

  • per i datori di lavoro con dipendenti tramite modello “F24” indicando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola del datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce. Si specifica che il codice “N981” è riferito alle mensilità di aprile, maggio, giugno e luglio 2023;
  • per gli artigiani e commercianti tramite i modelli di pagamento originariamente predisposti;
  • per i datori di lavoro agricolo utilizzando le causali del versamento ordinario e la codeline disponibile sul Cassetto Previdenziale.

ATTENZIONE: I committenti, i liberi professionisti (iscritti alla Gestione Separata), gli artigiani, i commercianti e i datori di lavoro domestico devono presentare la domanda di sospensione contributiva entro il 20 novembre 2023. Diversamente, per gli agricoli il termine entro cui presentare l’istanza di sospensione è stato fissato al 30 settembre 2023.

Sospensione dei premi Inail

Con la circolare n. 33 del 24 luglio 2023, l’Inail specifica che i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione di sospensione tramite il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” entro il 20 novembre 2023.

Il versamento dei premi sospesi deve essere indicato nel modello F24, con il numero di riferimento "999269”.

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