Ambiti estesi nella sicurezza sociale di lavoratori e "non attivi" della Comunità europea

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Il nuovo Regolamento (CE) numero 883 del 29 aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale L 166 del 30.04.2004), firmato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in vigore dal 1° maggio 2010, stabilisce le modalità pratiche d'applicazione dell’altro Regolamento (CEE), il numero 1408 del lontano 1971, relativo al coordinamento dei regimi di previdenza sociale per le persone che si spostano all'interno della Comunità.

Nell’883/2004 si precisano, in particolare, gli organismi competenti di ciascuno Stato membro, i documenti da presentare e le formalità cui devono adempiere gli interessati per beneficiare delle prestazioni contributive. Anche le modalità del controllo amministrativo e sanitario, nonché le condizioni per il rimborso delle prestazioni erogate da un organismo di uno Stato membro per conto di un organismo di un altro Stato membro e le competenze della commissione dei conti.

Il Regolamento costituisce così il nuovo riferimento nel coordinamento dei sistemi di previdenza sociale degli Stati membri, facilitando considerevolmente la vita dei cittadini europei e favorendo un migliore esercizio del loro diritto alla libera circolazione nell'Unione; aumenta gli obblighi di cooperazione tra le amministrazioni competenti in materia di previdenza sociale; abroga, dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di applicazione, il Regolamento (CEE) n. 574/72 (ancora in vigore solo per alcuni atti ed accordi comunitari allo scopo di garantirne la certezza giuridica); rende infine obbligatorio, dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, lo scambio elettronico dei dati tra le amministrazioni degli Stati membri.

AMBITO SOGGETTIVO. Sono interessati dalla novità tutti i cittadini di uno Stato comunitario, non più solo i lavoratori subordinati o autonomi, estendendosi perciò anche ai soggetti “non attivi”.

AMBITO OGGETTIVO. Agli eventi già previsti dal precedente Regolamento – vale a dire malattia, maternità, invalidità, prestazioni di vecchiaia, prestazioni ai superstiti, per infortuni sul lavoro e malattie professionali, assegni in caso di decesso, prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari - questo aggiunge quelli riguardanti le prestazioni di paternità e assimilate, come pure quelle di pensionamento anticipato.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 7 – Autorizzato il raddoppio: “termine” fino a 24 mesi - Cicciù
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 7 – Pari accesso alla paternità e alla pensione anticipata – Strafile
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 7 – Distacco dall’estero garantito - Casotti, Gheido

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