Ammessa la prova testimoniale nel giudizio davanti alle commissioni tributarie

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Le dichiarazioni rese in sede penale da amministratori di società coinvolta nel contenzioso tributario - si è affermato -, pur avendo solo portata indiziaria, ben possono assumere efficacia decisiva nel processo tributario, anche se non corroborate da riscontri documentali. Il giudice tributario deve infatti procedere ad una valutazione globale degli elementi disponibili, spiegando, ove intenda escludere l'utilizzabilità delle predette dichiarazioni, le ragioni della loro inattendibilità" (Cass. n. 8772 del 2008; sull'apprezzamento delle dichiarazioni delle persone operanti in nome o alla dipendenze del contribuente Cass. n. 12271 del 2007, n. 28316 del 2005).”

Questo è il principio su cui si fonda la recente sentenza n. 5746/2010 della Corte di Cassazione, che nel valutare un contenzioso tributario ha ribadito che la sola testimonianza orale assunta come prova, richiede - nella sua accezione tipica – la formulazione di capitoli e il giuramento dei testi. Ciò, però, non impedisce al giudice tributario di poter utilizzare dichiarazioni di soggetti terzi acquisite dalle parti processuali. In altri termini, a tali dichiarazioni si può riconoscere il valore probatorio tipico degli elementi indiziari, visto che danno luogo a presunzioni ogni qualvolta sono dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

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