Anche il liquidatore deve dotarsi di un'organizzazione

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 29921 dell'8 luglio 2014, conferma la condanna di un amministratore e di un liquidatore di una società per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da reato societario.

Nella pronuncia i giudici hanno affermato come i compiti dell'amministratore e/o del liquidatore sono quelli di effettuare tutti gli atti, anche di disposizione, necessari per il raggiungimento degli scopi sociali; in particolare di vigilare sulle attività poste in essere da tutti coloro che, in via di diritto o di fatto, agiscano per conto della società . Poichè, però, non è possibile controllare e vigilare su tutto e su tutti, i suddetti soggetti devono porre in essere una organizzazione diretta a perseguire i fini societari ed ad impedire che vengano compiuti atti di grave pregiudizio nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi.

Vige, quindi, la responsabilità dell'amministratore o del liquidatore qualora non abbia creato una organizzazione idonea a tutelare gli interessi che lui ha l'obbligo, per legge, di perseguire.

In secondo luogo, si afferma che nei reati di bancarotta fraudolenta sussiste il concorso materiale quando “si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali, concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società, siano stati causa del fallimento”.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 42 - Bancarotta: il manager inattivo è colpevole - Parente

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