Andamento imprenditoriale anomalo, studi di settore applicabili?

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Andamento imprenditoriale anomalo, studi di settore applicabili?

Gli studi di settore sono pienamente applicabili anche nel caso di andamento anomalo dell’attività d’impresa.

E’ sulla base di questo motivo che l’Agenzia delle Entrate ha avanzato ricorso davanti alla Corte di cassazione per impugnare una decisione con cui la CTR aveva annullato l'avviso di accertamento notificato ad una Srl e basato sull’applicazione degli studi di settore.

La Commissione tributaria regionale, in particolare, aveva accolto le deduzioni di parte contribuente e ritenuto che, nella specie, gli studi di settore non fossero applicabili in considerazione della grave e comprovata crisi del comparto in cui la società operava, periodo durante il quale l’attività produttiva della stessa aveva avuto uno svolgimento anomalo, posto che la Srl era rimasta inattiva per oltre quattro mesi nel corso dell’anno ed aveva svolto attività ridotta negli altri mesi.

Cassazione: elementi emersi inidonei a giustificare la non applicabilità dello standard

Tali conclusioni non sono state condivise dalla Suprema corte che, con ordinanza n. 24870 del 6 novembre 2020, ha giudicato fondato il motivo di doglianza sollevato dall’Amministrazione finanziaria.

Secondo gli Ermellini, i giudici di merito non si erano attenuti ai consolidati principi affermati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità.

La CTR, infatti, si era limitata ad accogliere acriticamente le contestazioni della contribuente, omettendo di considerare che, come era emerso dal mastrino dei clienti prodotto nel corso del contraddittorio, risultava che i clienti della società, nel corso dell’anno di riferimento, erano stati numerosi e che nello stesso anno erano state effettuate diverse vendite, con ricavi dichiarati che ammontavano a oltre 1 milione di euro.

Elementi, questi, sicuramente inidonei a giustificare l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui è applicabile lo standard prescelto dall’Amministrazione finanziaria e dovevano certamente essere considerati nella valutazione dell’accertamento di specie.

Per questo motivo la Corte di cassazione ha disposto il rinvio degli atti al giudice a quo per una rivalutazione dell’intera controversia.

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