APE volontaria, decreto in vigore

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APE volontaria, decreto in vigore

A seguito della recente pubblicazione in G.U. n. 243 del 17 Ottobre 2017, è entrato pienamente in vigore dal giorno seguente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2017, n. 150, attuativo dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontaria), misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

Disciplina le modalità di accesso all’anticipo pensionistico volontario nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, previsto dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016).

APE: di cosa si tratta

APE sta per “anticipo pensionistico”. Ve ne possono essere due tipologie:

  • APE sociale: è un anticipo pensionistico destinato a categorie di cittadini in situazioni di disagio, ad esempio sottoposte a lavori usuranti o che assistono persone in difficoltà, a totale carico dello Stato;
  • APE volontaria: consiste in un prestito erogato da una banca in quote di 12 mensilità, garantito dalla pensione di vecchiaia e assicurato contro il rischio di premorienza del beneficiario, finalizzato a consentire di anticipare l’uscita dal lavoro fino a tre anni e sette mesi, prima del raggiungimento dell’età pensionabile.

NB! Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2017, n. 150, qui analizzato, disciplina la fattispecie dell’APE volontaria, pertanto il contenuto di tale articolo riguarda tale istituto e non anche l’APE sociale, che presenta differenti requisiti di accesso e differenti caratteristiche.

APE volontaria: requisiti per l’accesso

Come specificato dalla normativa sopra richiamata, potranno presentare domanda di APE volontaria i lavoratori iscritti:

  • all’AGO (assicurazione generale obbligatoria);
  • alla Gestione separata Inps per i lavoratori autonomi;
  • alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • alle gestioni sostitutive AGO.

Restano, invece, esclusi dalla possibilità di accedere all’anticipo pensionistico:

  • gli iscritti a casse di previdenza di categoria;
  • i professionisti iscritti ad albi;
  • i titolari di trattamenti di pensione diretta.

Guardando al requisito anagrafico, al fine di richiedere l’accesso al prestito erogato dagli istituti di credito, per andare in pensione anticipata occorrerà aver maturato:

  • 63 anni di età;
  • 20 anni di contributi;
  • non essere distanti più di tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia;
  • una pensione pari o superiore, al momento dell'accesso, a 1,4 volte il trattamento minimo, al netto della rata di ammortamento dell'APE.

L'APE non può essere richiesta nei seguenti casi:

  • se il richiedente figura tra i cattivi pagatori;
  • se il richiedente ha pignoramenti in corso;
  • se la rata del prestito, assieme ad ultori ratei, supera il 30% della pensione che si percepirà.

NB! Pur essendo in vigore, la disciplina in esame non è ancora operativa, in quanto risulta mancante la convenzione tra ABI ed ANIA, da stipulare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U.

Per tale ragione, è stata prevista l’efficacia retroattiva del provvedimento, in quanto coloro che presenteranno l’istanza per accedere all’APE, avendo maturato i requisiti richiesti a partire dal 1° maggio, avranno la possibilità di beneficiare pure degli arretrati.

APE volontaria: come funziona

L’anticipo pensionistico consiste, in buona sostanza, nell’erogazione di un prestito su una base di 12 mensilità, che può avvenire fino a 43 mesi prima dell’accesso alla pensione ordinaria, tenendo presente che sarà poi automatico il passaggio dall’APE volontaria alla pensione, non appena maturati i requisiti di legge.

Segnatamente, la restituzione del prestito - in un massimo di 20 anni - avverrà attraverso la decurtazione dall’assegno pensionistico a partire dalla data di perfezionamento del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione ordinaria; di conseguenza,  l’assegno di pensione sarà erogato al netto dell’importo da rendere all’istituto di credito finanziatore (la pensione futura, tolto l’importo del prestito da restituire, non dovrà risultare più bassa di un quarto del trattamento minimo, ad oggi pari a 702 euro mensili).

Ad ogni modo, si fa presente che i percettori dell'APE possono fare domanda di estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento all'istituto finanziatore, tramite il sito istituzionale dell'INPS.

NB! Oltre alla restituzione delle rate del prestito, sull’importo netto della pensione peseranno:

  • gli interessi;
  • i contributi al fondo di solidarietà;
  • il costo dell’assicurazione contro il rischio di premorienza.

In definitiva, secondo le stime degli esperti, ogni anno di anticipo dovrebbe penalizzare la pensione del 4,2 - 4,6%; tuttavia, le stime esatte saranno disponibili solo dopo che saranno conclusi gli accordi quadro con banche e assicurazioni.

APE volontaria: importi

Come specificato dal decreto, l’importo minimo della quota di APE ottenibile è pari a 150 euro mensili, mentre l’importo massimo non può oltrepassare le seguenti soglie, stabilite in base alla durata dell’erogazione dell’APE:

  • 75% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, qualora la durata dell’erogazione dell’APE sia maggiore di 36 mesi;
  • 80% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, qualora la durata di erogazione dell’APE sia compresa tra 24 e 36 mesi;
  • 85% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, qualora la durata di erogazione dell’APE sia compresa tra 12 e 24 mesi;
  • 90% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, qualora la durata di erogazione dell’APE sia inferiore a 12 mesi.

A tale proposito, si specifica che le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

NB! Nel caso in cui il pensionato dovesse decedere prima del pagamento delle rate dell’APE volontaria, l’assicurazione liquiderà l’importo alla banca, senza ripercussioni sulla pensione di reversibilità ai superstiti.

APE volontaria: modalità di presentazione della domanda

La domanda di APE va presentata all’Inps, da chi possiede il pin dispositivo o lo spid (identità unica digitale) di secondo livello, in modalità telematica, altrimenti tramite patronato, contestualmente alla domanda di pensione di vecchiaia, corredata dalla seguente documentazione:

  • proposta del contratto di finanziamento, con indicazione dell’istituto finanziatore prescelto;
  • proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione dell’impresa assicuratrice prescelta;
  • domanda di accesso al fondo di garanzia.

Ulteriori informazioni da fornire nella procedura telematica per accedere all’APE volontaria, sono:

  • l’ammontare della quota di anticipo pensionistico mensile richiesta, nei limiti dell’importo minimo e di quello massimo;
  • l’importo di eventuali rate per debiti erariali;
  • l’importo di eventuali rate di prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE;
  • l’importo di assegni divorzili e di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione dei coniugi.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'APE, l'INPS comunica al richiedente - per via telematica tramite il sito istituzionale - l’esito positivo o il rigetto.

APE volontaria: datore di lavoro

Il decreto del 4 settembre 2017, n. 150, prevede la possibilità per i datori di lavoro del settore privato, per gli enti bilaterali o per i fondi di solidarietà settoriali con il consenso del richiedente, di incrementare il montante contributivo maturato dal richiedente, versando all’INPS in unica soluzione - al momento della richiesta dell’APE -  un contributo non inferiore, per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo della retribuzione percepita dal lavoratore prima del pensionamento.

In questo modo, incrementando il valore della pensione, il lavoratore compenserà parte della riduzione dell'assegno dovuta agli oneri di restituzione del prestito finanziario.

Da ultimo, si precisa che l'APE volontaria potrà essere abbinata anche ad una RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) per chi ha aderito a forme di previdenza integrativa e decide di riscuotere, in modo agevolato, l'intero o parte del capitale accumulato nel fondo integrativo oppure all'APE sociale per finanziare la quota aggiuntiva della pensione lorda superiore a 1.500 euro al mese.

Intervento del fondo di garanzia

Qualora si verificassero le seguenti ipotesi, il decreto del 4 settembre 2017, n. 150, prevede l’intervento del fondo di garanzia, che garantisce l'80% del debito residuo: 

  • ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS;
  • qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE non corrisposte all'istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi centottanta giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro;
  • ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente l'APE;
  • qualora il soggetto finanziatore, che non è stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni successivi.

NB! Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), e come sottolineato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2017, n. 150, gli interventi del fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza, in caso di inadempimento da parte del fondo stesso.

 

QUADRO NORMATIVO

Legge n. 92 del 28 giugno 2012

Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 150 del 4 settembre 2017

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