Appalti. Datore di lavoro è il titolare del software che dirige i lavoratori
Pubblicato il 09 maggio 2023
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Con sentenza n. 126 del 3 marzo 2023, il Tribunale di Padova si è pronunciato sul ricorso di alcuni soci lavoratori di una cooperativa che avevano lavorato alle dipendenze di altre cooperative, tutte appaltatrici, come l'attuale committente, compiendo l'attività di ricevimento merce, di stoccaggio e di preparazione per la consegna ai punti vendita, svolgendo continuativamente le mansioni di carrellista o di pickerista.
Tutti i mezzi strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'appalto erano in proprietà del committente e le direttive di lavoro erano ricevute direttamente da quest'ultimo, sia attraverso terminali mobili, gestiti da un software da cui ricevevano le indicazioni sulle singole operazioni da compiere, per il prelievo e lo stoccaggio della merce, sia, nel caso di errate informazioni fornite dal sistema, direttamente dal personale.
Le operazioni compiute dovevano essere registrate sui medesimi apparati informatici, di modo che il committente potesse avere un quadro aggiornato della merce presente in magazzino; al contempo, tali registrazioni attestavano anche la frequenza e l'oggetto dei singoli atti lavorativi compiuti dal personale e consentivano quindi un controllo diretto sull'operato di questo.
La cooperativa, invece, anche se formalmente era la datrice di lavoro dei ricorrenti non svolgeva alcun ruolo di organizzazione del lavoro e di direzione dei suoi dipendenti.
Questi ultimi, quindi, avevano chiesto accertarsi la illiceità dei contratti formalmente qualificati come appalti con tutte le società che si erano succedute nel tempo, costituendo esse mere intermediatrici di prestazioni lavorative.
Contestualmente, avevano chiesto che fosse accertata la costituzione di un rapporto di lavoro con l'attuale committente, a decorrere dalla prima assunzione e comunque dalla data di prima assegnazione all'appalto di riferimento, con inquadramento al quarto o al quinto livello del CCNL del commercio.
Verifica su chi esercita il potere di direzione sui lavoratori
Nella causa così instaurata, spettava all'organo giudicante la verifica su chi avesse esercitato il potere di direzione sui lavoratori.
Ebbene, il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso dei deducenti, dopo aver evidenziato come il sistema di lavoro utilizzato, come confermato da ctu tecnica disposta nel corso del giudizio, fosse un sistema altamente informatizzato, in cui era il software a dialogare direttamente con l'operatore.
Nell'esecuzione del lavoro, ossia, era assente una mediazione umana tra la funzione di organizzazione della logistica e l'intervento esecutivo.
Inoltre, lo strumento di controllo sui tempi di lavoro e delle registrazioni informatiche era nella disponibilità non del datore di lavoro ma della committente, così come la possibilità di intervenire sul sistema informatico, nel senso di gestire eventuali malfunzionamenti o nel senso di correggere informazioni errate.
Ne discendeva, in definitiva, che i ricorrenti dovevano considerarsi lavoratori dipendenti della società committente, che è stata conseguentemente condannata a corrispondere loro le differenze dovute a tale titolo, detratto quanto percepito dal formale datore di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo.
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