Apprendistato: contribuzione ed agevolazioni contributive

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Apprendistato: contribuzione ed agevolazioni contributive

Analisi della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per le assunzioni effettuate con il contratto di apprendistato professionalizzante - sia nel caso in cui l’azienda abbia fino a 9 dipendenti che nel caso in cui abbia più di 9 dipendenti – delle agevolazioni in corso per le assunzioni con l’apprendistato di primo e terzo tipo (c.d. per la formazione duale) e per l’assunzione con contratto di apprendistato di lavoratori in disoccupazione.

 

Apprendistato professionalizzante

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Spetta agli accordi interconfederali ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabilire, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

I contributi dovuti per i lavoratori assunti con tale tipologia contrattuale sono pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, cui va aggiunto il contributo di finanziamento della NASpI (1,31%) previsto dall’art. 2, comma 36 della Legge n. 92/2012 e lo 0,30% previsto dall’art. 25, Legge n. 845/1978 per la formazione.

ATTENZIONE

In totale quindi il datore di lavoro, per il giovane assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, è tenuto a versare un’aliquota pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

 

Gli apprendisti, inoltre, sono tenuti a versare una quota a loro carico pari al 5,84%.

Aziende fino a 9 dipendenti

Dall’1 gennaio 2017 non esiste più lo sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni per le aziende fino a 9 dipendenti che assumono apprendisti.

Quindi dall’1 gennaio 2017 le aziende in questione devono pagare i seguenti contributi:

  • 1° anno = 1,50%
  • 2° anno = 3%
  • 3° anno = 10%

Alle suddette percentuali vanno sempre aggiunti il contributo per il finanziamento della NASpI (1,31%) e lo 0,30% per la formazione.

Rimane sempre pari al 5,84% la quota a carico dell’apprendista.

ATTENZIONE

Per le aziende fino a 9 dipendenti il datore di lavoro, per il giovane assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, è tenuto a versare un’aliquota pari al:

  • 3,11% per il 1° anno;
  • 4,61% per il 2° anno;
  • 11,61% dal terzo anno.

 

Apprendistato per la formazione duale

Con l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

Possono, invece, essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

In questo caso è il datore di lavoro che sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente é iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro.

Grazie alla legge di Bilancio 2017 sono stati prorogati alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017, gli incentivi per le suddette due tipologie di apprendistato, stabilite dall’art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 150/2015.

Quindi ancora per le assunzioni effettuate nell’anno in corso si applicano i seguenti benefici:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della Legge n. 92/2012;

b) l'aliquota contributiva del 10% di cui all'articolo 1, comma 773, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5%;

c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI (adesso NASpI) di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 %.

n.b.: per le assunzioni effettuate nel 2017 sono prorogati gli incentivi per l’apprendistato c.d. di 1° e 3° tipo.

 

Apprendistato di lavoratori in mobilità ed in disoccupazione

Ai sensi dell’art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

La norma prevede che per queste tipologie di apprendistato trovi applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della Legge n. 223/1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

In realtà, a causa dell’abrogazione a decorrere dall’1 gennaio 2017 delle liste di mobilità e della relativa indennità, cessa la possibilità di porre in essere rapporti di apprendistato professionalizzante per tali tipologie di lavoratori.

Potranno continuare, invece, ad essere assunti senza limiti di età i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

ATTENZIONE

Anche nel 2017 potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, senza alcun limite di età.

 

Mantenimento dei benefici contributivi

I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, così come stabilito dall’art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015.

Tuttavia da questa previsione sono esclusi gli apprendisti assunti perché beneficiari di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età.

 

Quadro delle norme

Legge n. 845/1978

Legge n. 223/1991

D.Lgs. n. 226/2005

Legge n. 296/2006

Legge n. 92/2012

D.Lgs. n. 81/2015

D.Lgs. n. 150/2015

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