Apprendistato e dimissioni: l’azienda può chiedere il rimborso della formazione
Pubblicato il 16 dicembre 2025
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Nel contratto di apprendistato, le clausole che prevedono il rimborso delle spese di formazione in caso di dimissioni senza giusta causa sono legittime se concordate tra le parti.
In base a queste clausole, il datore di lavoro può chiedere il risarcimento delle spese sostenute per la formazione se il lavoratore interrompe il contratto anticipatamente, senza giustificato motivo.
Inoltre, il rispetto dell’obbligo di preavviso è fondamentale, e l’azienda ha diritto a richiedere l’indennità sostitutiva quando tale obbligo non viene rispettato.
Lavoratore dimissionario tenuto a risarcire l’azienda per le spese di formazione
Con la sentenza n. 10843 del 27 ottobre 2025, il Tribunale di Roma, Sezione lavoro si è pronunciato nel contesto di una controversia relativa agli obblighi delle parti di un contratto di apprendistato professionalizzante.
La decisione affronta, in particolare, la questione del rimborso delle spese di formazione e dell'indennità di preavviso in caso di dimissioni senza giusta causa, ponendo l’accento sul bilanciamento tra gli interessi del datore di lavoro e i diritti del lavoratore.
Fatti di causa
La controversia nasce da una causa promossa da una società ricorrente nei confronti di due lavoratori, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
I lavoratori, assunti rispettivamente come Capo Stazione e Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture, avevano beneficiato di formazione specifica per le mansioni loro attribuite. Tuttavia, entrambi avevano rassegnato le dimissioni senza giusta causa e in anticipo rispetto alla durata contrattuale.
Il contratto di apprendistato prevedeva una clausola che stabiliva che, in caso di dimissioni senza giustificato motivo, il lavoratore fosse tenuto a rimborsare le spese sostenute per la formazione ricevuta, calcolate sulla base della retribuzione giornaliera per ogni giornata di formazione erogata fino al momento della cessazione del contratto.
La società ricorrente ha quindi richiesto il rimborso delle spese di formazione per un totale di euro 9.086,51 e euro 8.587,58, rispettivamente per ciascun lavoratore, nonché il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto i convenuti non avevano rispettato i termini di preavviso.
I convenuti, risultando contumaci, non si sono costituiti in giudizio e non hanno fornito alcuna prova circa il pagamento delle somme richieste.
La questione giuridica sottesa
Il cuore della controversia riguarda la validità della clausola contrattuale che, come nella specie, prevede il rimborso delle spese di formazione in caso di dimissioni senza giusta causa.
La società ricorrente invocava l’applicazione di tale clausola, ritenendo che la stessa fosse legittima in quanto concordata dalle parti e in linea con il principio di autonomia privata, senza violare i diritti del lavoratore.
Oltre a ciò, era stata sollevata la questione del rispetto dell’obbligo di preavviso, in quanto i lavoratori avevano interrotto il rapporto di lavoro senza giustificato motivo e senza rispettare i termini di preavviso, facendo sorgere il diritto della ricorrente a chiedere l’indennità sostitutiva del preavviso.
La decisione del Tribunale di Roma
Il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta della parte ricorrente, confermando la legittimità della clausola contrattuale che prevede il rimborso delle spese di formazione in caso di dimissioni senza giusta causa.
Secondo il giudice del lavoro, tale clausola non contrasta con l'ordinamento giuridico, in quanto rispetta il principio di autonomia privata delle parti, consentendo loro di determinare liberamente le condizioni di recesso dal contratto di lavoro.
La clausola stabilisce, infatti, che il lavoratore è tenuto a rimborsare le spese di formazione, calcolate in base alla retribuzione per ogni giornata di formazione ricevuta fino al momento del recesso.
Il giudice di merito ha sottolineato che tale previsione non limita la libertà di recesso del lavoratore, il quale conserva comunque il diritto di recedere dal contratto, ma introduce un limite economico giustificato, volto a evitare abusi da parte del lavoratore che interrompa il contratto prima del termine, dopo aver beneficiato della formazione.
Riguardo all’indennità sostitutiva del preavviso, il Tribunale ha confermato che la società ricorrente aveva diritto a ricevere il pagamento della stessa, in quanto i convenuti non avevano rispettato i termini di preavviso previsti dal contratto di apprendistato.
Il giudice, nella specie, ha escluso che il mancato rispetto dei termini di preavviso fosse giustificato da un motivo valido, non essendo stati forniti elementi probatori a tale riguardo.
Tribunale di Roma: clausole sul rimborso legittime
La sentenza in oggetto conferma l'indirizzo interpretativo secondo cui sono legittime le clausole contrattuali che prevedono il rimborso delle spese di formazione in caso di dimissioni senza giustificato motivo e l'indennità sostitutiva del preavviso per la mancata osservanza dei termini di preavviso.
In particolare, il Tribunale di Roma ha ribadito che, in un contratto di apprendistato, la possibilità per il datore di lavoro di chiedere il rimborso delle spese di formazione è conforme all'ordinamento, quando la clausola è chiaramente esplicitata nel contratto e rispetta i principi di autonomia contrattuale.
La decisione ribadisce il principio secondo cui il datore di lavoro ha il diritto di tutelare l’investimento fatto nella formazione del lavoratore, senza che ciò pregiudichi i diritti del lavoratore stesso.
La sentenza, in breve
| Sintesi del Caso | Due lavoratori, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, rassegnano le dimissioni senza giusta causa e prima della scadenza del contratto. La società chiede il rimborso delle spese di formazione e l'indennità sostitutiva del preavviso. |
| Questione Dibattuta | La legittimità della clausola contrattuale che prevede il rimborso delle spese di formazione in caso di dimissioni senza giusta causa e la richiesta dell'indennità sostitutiva del preavviso. |
| Soluzione del Tribunale | Il Tribunale ha confermato la legittimità della clausola di rimborso delle spese di formazione e ha riconosciuto il diritto dell'azienda a richiedere l'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto i lavoratori non avevano rispettato i termini contrattuali. |
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