Apprendistato professionalizzante minato da errori interpretativi. I Cdl: il visto di conformità non è obbligo

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Le violazioni commesse nei contratti di lavoro che hanno ad oggetto l’apprendistato professionalizzante comportano l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 7, comma 1 del relativo Testo Unico (D.Lgs n. 167/2011, pienamente operativo dal 25 aprile scorso), che ha riformato l’impianto normativo del contratto di apprendistato contenuto nel D.Lgs n. 276/2003.

Esse, è decretato, discendono dal comportamento errato del datore di lavoro unicamente quando egli non consenta al lavoratore di: 

- frequentare corsi esterni all’azienda; 

- svolgere la formazione interna all’azienda.

Così, benché resti che gli organi ispettivi preposti possano in ogni caso intervenire secondo quello stesso articolo 7, attraverso l’istituto giuridico della “disposizione” qualora in sede ispettiva riscontrassero esclusivamente un inadempimento “nella erogazione” della formazione prevista nel piano formativo individuale, è chiaro che eventuali profili di incongruità dei contenuti formativi rispetto al contratto collettivo che disciplina l’apprendistato professionalizzante, non dovrebbero dare luogo all’applicazione del regime sanzionatorio.

L’articolo 7 del decreto, in particolare, introduce alcune disposizioni volte, da un lato, ad assicurare il corretto svolgimento del rapporto di apprendistato e, dall’altro, a sanzionare eventuali condotte datoriali non in linea con alcuni principi che devono informare, ai sensi dell’articolo 2 del Testo unico, tale tipologia contrattuale.

Lo stesso articolo introduce, inoltre, alcune disposizioni volte a regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina consentendo solo per un periodo limitato la stipula di contratti di apprendistato secondo il previgente regime e solo a determinate condizioni. Ebbene, il periodo transitorio è cessato il 25 aprile 2012.

I Consulenti del lavoro hanno ritenuto dover trattare, nel parere n. 10 del 22 maggio 2012, il particolare momento del rilascio del parere di conformità ad opera degli Enti bilaterali, sottolineando come questo non debba essere considerato obbligatorio. E’ bene comunicarlo per evitare che un errore interpretativo come il predetto possa minare il ricorso all’oramai unico veicolo utilizzabile dai giovani per accedere al mondo del lavoro.

Questione.

L’articolo 2 del Testo Unico commentato, delega alla contrattazione collettiva (anche interconfederale) la pianificazione, nel settore di appartenenza, di alcuni profili normativi del contratto. Spetta perciò ad essa la regolamentazione della “forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto”.

Il successivo articolo 4, comma 2, del Testo Unico, sancisce a sua volta che gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, “le modalità di erogazione della formazione”.

Il Legislatore ha quindi demandato alla contrattazione collettiva di regolamentare la formazione on the job del lavoratore nell’ambito della cornice normativa e sotto la responsabilità dell’azienda. Pertanto, la contrattazione collettiva può svolgere il ruolo previsto dal legislatore anche affidando agli enti bilaterali (che a questi fini rappresentano un’articolazione della contrattazione collettiva) la determinazione dei contenuti formativi espressamente previsti dalla legge.

Non è stata, però, delegata dalla Legge anche la modalità di controllo della congruità del percorso formativo, che appunto resta competenza degli organi ispettivi e del giudice.

Sulla base di quanto riportato, il parere di conformità che alcuni contratti collettivi prevedono, benché legittimo sul piano contrattuale associativo, non può ritenersi – ricordano i Consulenti del lavoro nel parere, richiamando l’interpello del Lavoro n. 4 del 2007 - vincolante per le aziende ai fini della legittima costituzione del rapporto di lavoro. Così, se l’attività svolta dagli Enti bilaterali può costituire un valido ausilio per il datore di lavoro al fine di verificare se il piano formativo individuale predisposto sia conforme alle disposizioni previste dal contratto collettivo, l’eventuale violazione non può dare luogo al disconoscimento del modello contrattuale di ingresso nel mondo del lavoro.

Natura del parere di conformità.

Mancando una specifica previsione di legge, il parere di conformità non può avere natura autorizzatoria preventiva.

Disponendo, peraltro, che il piano formativo individuale deve essere predisposto “entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto” (articolo 2, lettera a) del Testo Unico), implicitamente il Legislatore conferma che la legittimità della costituzione del rapporto di apprendistato non è subordinata al rilascio del parere di conformità quando previsto dalla contrattazione collettiva.

Mai, perciò, il rilascio del parere di conformità può pregiudicare la legittima costituzione del rapporto di apprendistato, permanendo che il contratto di apprendistato si perfeziona con la predisposizione del piano formativo nei termini indicati dalla legge ed esso deve essere coerente con le disposizioni previste dal contratto collettivo, anche se espresse per il tramite del parere di conformità rilasciato dagli enti bilaterali.

ATTENZIONE: un inadempimento del datore di lavoro nella richiesta del parere di conformità, non potrà in nessun caso comportare la sanzione prevista dall’articolo 7, comma 2 del Testo unico.

Il parere n. 10/2012 si dedica, poi, ai contenuti per il rilascio del parere di conformità, precisando che essi devono riguardare esclusivamente la congruità del piano formativo individuale (tipologia e modalità di erogazione della formazione), non anche le altre disposizioni del contratto di lavoro come la congruità degli apprendisti rispetto ai lavoratori qualificati. Eventuali violazioni dei parametri normativi fissati dalla contrattazione collettiva, indipendentemente dal parere di conformità, comportano il disconoscimento della natura del rapporto di apprendistato da parte solo degli organi ispettivi o di un giudice, con conseguente trasformazione del rapporto in un ordinario contratto a tempo indeterminato.

Punto importante del parere è anche la necessaria specificazione che in nessun caso l’Ente bilaterale può subordinare il rilascio del parere di conformità all’iscrizione all’Ente medesimo dell’azienda, con il conseguente pagamento della relativa quota economica (Ministero del Lavoro, circolari nn. 40/2004 e 30/2005). In relazione ai profili sanzionatori, già la circolare ministeriale n. 29 dello scorso anno, interpretativa del nuovo Testo Unico, ha spiegato che il regime sanzionatorio si applica al verificarsi del duplice requisito dato da:

- l’esclusiva responsabilità del datore di lavoro e
- il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.

Con particolare riguardo all’apprendistato professionalizzante, la violazione e la conseguente applicazione del regime sanzionatorio, si realizza solo se il datore di lavoro non consente al lavoratore di frequentare corsi esterni all’azienda o non svolge la formazione interna all’azienda, come detto più sopra.
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