Aree di crisi industriali: nuovi criteri e modalità di concessione delle agevolazioni

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese, Direzione generale per gli incentivi alle imprese – ha pubblicato in data 5 settembre 2025 la circolare n. 2006, recante i nuovi criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 181/1989.

L’intervento è finalizzato a sostenere programmi di investimento orientati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, promuovendo il rilancio produttivo, la salvaguardia dei livelli occupazionali e lo sviluppo imprenditoriale nei territori maggiormente colpiti da processi di deindustrializzazione o da crisi settoriali.

La nuova circolare sostituisce integralmente la circolare n. 237343 del 16 giugno 2022 e costituisce il quadro di riferimento aggiornato per le imprese e i soggetti interessati alla presentazione delle domande di agevolazione.

Il documento è indirizzato:

  • ai soggetti beneficiari potenziali (imprese, società di capitali, cooperative, reti di imprese),
  • e all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore incaricato dell’istruttoria e dell’erogazione degli incentivi.

Obiettivi e ambito di intervento

La Legge n. 181 del 1989 rappresenta lo strumento cardine per il rilancio delle aree industriali colpite da fenomeni di crisi produttiva e occupazionale. Essa prevede la concessione di agevolazioni a favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione industriale, alla valorizzazione delle risorse locali e al rafforzamento della competitività del tessuto produttivo. Nel corso degli anni la disciplina è stata più volte aggiornata per rispondere alle nuove sfide economiche e agli obblighi derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Così, dal D.L. 83/2012, che ha distinto tra aree di crisi complessa e non complessa, si è passati al DM 24 marzo 2022 con i criteri attuativi generali, fino al DM 10 novembre 2023, che ha recepito il Regolamento UE n. 651/2014 (GBER). Con la nuova circolare n. 2006 del 5 settembre 2025, che sostituisce quella del 2022, sono stati aggiornati requisiti e procedure per rendere gli interventi più efficaci e coerenti con le politiche europee.

In questo quadro, le agevolazioni della Legge n. 181/1989 restano un pilastro della politica industriale nazionale, volte a sostenere l’occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle aree in difficoltà.

L’obiettivo prioritario delle agevolazioni è la creazione e il mantenimento di posti di lavoro nei territori interessati. Le misure sono pensate per favorire non soltanto la ripartenza delle imprese già presenti nelle aree in crisi, ma anche l’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali, capaci di generare impatti positivi sulla filiera locale e sull’indotto. In particolare, l’incremento occupazionale costituisce un requisito essenziale per l’ammissibilità dei progetti.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni previste dalla Legge n. 181/1989 e disciplinate dalla circolare n. 2006 del 5 settembre 2025 sono rivolte a una platea definita di soggetti giuridici con adeguata struttura organizzativa e patrimoniale. Possono presentare domanda le imprese costituite in forma di società di capitali, comprese le società cooperative (artt. 2511 e seguenti c.c.) e le società consortili (art. 2615-ter c.c.), che alla data di presentazione della domanda rispettino determinati requisiti di ammissibilità.

Per accedere alle agevolazioni, le imprese devono:

  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese (quelle estere devono avere riconoscimento giuridico nello Stato di residenza e aprire una sede in Italia entro la prima erogazione);
  • essere nel pieno esercizio dei diritti civili, non in liquidazione né sottoposte a procedure concorsuali;
  • adottare la contabilità ordinaria;
  • non aver ricevuto aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea senza averli rimborsati;
  • essere in regola con normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, ambientale e contributiva;
  • aver restituito eventuali agevolazioni revocate dal Ministero;
  • non trovarsi in condizioni di “impresa in difficoltà” secondo il Regolamento GBER;
  • non aver effettuato né programmare delocalizzazioni nei due anni precedenti e successivi all’investimento (quando gli aiuti sono concessi ai sensi dell’art. 14 GBER).

NOTA BENE: Sono ammesse anche le reti di imprese, costituite tramite contratto di rete (art. 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009). In questo caso il contratto deve configurare una collaborazione stabile e coerente finalizzata al progetto, condivisione di competenze, costi e responsabilità solidale tra i partecipanti.

Cause di esclusione

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese:

  • i cui amministratori o legali rappresentanti abbiano condanne definitive per reati che escludono dalla partecipazione a gare pubbliche;
  • soggette a sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 o a divieto di contrarre con la PA;
  • in altre condizioni ostative previste dalla normativa vigente per l’accesso a incentivi pubblici.

Programmi ammissibili

Le agevolazioni possono finanziare due principali tipologie di interventi:

  • programmi di investimento produttivo;
  • programmi per la tutela ambientale.

I primi riguardano la creazione di nuove unità produttive, l’ampliamento o la riconversione di stabilimenti esistenti, l’adozione di processi innovativi o l’acquisizione di attivi aziendali; per le grandi imprese, l’ammissibilità è subordinata a specifiche condizioni legate alla localizzazione e alla natura degli investimenti.

I secondi comprendono progetti di riduzione delle emissioni, efficienza energetica, uso di fonti rinnovabili, economia circolare e interventi di tutela della biodiversità, in linea con il Regolamento GBER.

A completamento dei programmi principali, sono agevolabili anche progetti complementari di innovazione di processo e organizzativa, formazione del personale e, per gli investimenti superiori a 5 milioni di euro, attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Tali progetti devono restare entro limiti percentuali precisi rispetto al valore complessivo dell’investimento.

Ogni programma deve:

  • essere localizzato in un’area di crisi industriale,
  • prevedere spese ammissibili minime (1 milione di euro, o 400.000 euro per le reti di imprese),
  • essere avviato solo dopo la presentazione della domanda.

È inoltre richiesto un programma occupazionale, da realizzarsi entro 12 mesi dal completamento degli investimenti, con un incremento degli addetti espressi in ULA (Unità Lavorative Annue). In via prioritaria, le nuove assunzioni devono coinvolgere lavoratori residenti nelle aree di crisi, in CIG, mobilità o disoccupati a seguito di licenziamenti collettivi.

Tipologie di agevolazione

Le agevolazioni possono essere concesse in tre forme principali:

  • contributo in conto impianti,
  • eventuale contributo diretto alla spesa,
  • finanziamento agevolato.

Il mix di strumenti e l’intensità massima dell’aiuto sono definiti in base al Regolamento GBER e alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, con percentuali variabili a seconda della tipologia di investimento (produttivo, ambientale, innovazione, formazione o ricerca).

Il finanziamento agevolato deve coprire almeno il 20% degli investimenti ammissibili, ha una durata massima di 10 anni (più un preammortamento fino a 3 anni) e un tasso pari al 20% del tasso di riferimento UE vigente. Per progetti superiori ai 10 milioni di euro sono richieste garanzie reali o fideiussorie, mentre sotto tale soglia il finanziamento non necessita di garanzie.

Il contributo in conto impianti e gli altri contributi diretti sono calcolati in rapporto al finanziamento agevolato, sempre entro i limiti delle intensità massime previste dal GBER. Nel complesso, la somma delle diverse forme di sostegno non può superare il 75% delle spese ammissibili.

Le imprese beneficiarie devono inoltre garantire un apporto minimo di risorse proprie o finanziamenti esterni, privi di sostegno pubblico, pari almeno al 25% delle spese totali ammissibili. In caso di progetti di grande entità, è prevista la notifica e l’autorizzazione preventiva della Commissione europea. Infine, resta possibile accedere alle agevolazioni in regime “de minimis”, nel rispetto dei limiti comunitari.

Modalità di presentazione delle domande e dei piani di impresa

Le domande di agevolazione devono essere presentate per programmi di investimento localizzati nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi, secondo una procedura valutativa a sportello, in ordine cronologico, e nei limiti delle risorse disponibili.

Ogni domanda deve riferirsi a un singolo programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale, eventualmente integrato da progetti di innovazione, formazione o ricerca, e può essere presentata anche in forma congiunta in caso di reti di impresa o progetti condivisi.

I termini e le modalità di apertura degli sportelli sono stabiliti con avvisi pubblicati dal Ministero; le domande presentate fuori dai termini non sono considerate.

L’invio avviene esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma Invitalia, utilizzando i modelli resi disponibili e firmati digitalmente dal legale rappresentante. Alla domanda devono essere allegati il piano di impresa, con dati societari, descrizione del progetto, analisi di mercato, aspetti tecnico-produttivi, organizzativi e finanziari, e una relazione tecnica asseverata da un professionista esterno, che certifichi conformità urbanistica, congruità dei costi, capacità produttiva e tempi di realizzazione.

Devono inoltre essere trasmessi l’atto costitutivo, lo statuto, la dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti e la dimensione d’impresa, nonché la documentazione utile ai fini della certificazione antimafia e della regolarità contributiva. Una volta completata la procedura informatica, la domanda riceve un protocollo elettronico. Le istanze presentate in modalità difformi non saranno ammesse. Nei casi in cui l’intervento sia regolato da un Accordo di programma, il Ministero può prevedere anche un procedimento a graduatoria, con criteri oggettivi e parametri specifici indicati nell’avviso.

Gestione delle domande

La gestione delle domande è affidata a Invitalia, che cura l’istruttoria, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni. Dopo la valutazione positiva, Invitalia emette una delibera di concessione che definisce beneficiari, spese ammissibili, importo e condizioni. I contratti di contributo e di finanziamento devono essere stipulati entro termini precisi, pena la decadenza del beneficio.

L’erogazione avviene in più tranche, attraverso Stati Avanzamento Lavori (SAL), con un massimo di cinque richieste, proporzionali al grado di realizzazione del programma. Su ogni quota è trattenuto il 10% a garanzia, liquidato solo dopo la verifica finale. È possibile richiedere anche un’anticipazione fino al 25%, con fideiussione. Tutte le procedure si svolgono per via telematica tramite la piattaforma Invitalia e sono vincolate alla disponibilità delle risorse finanziarie. In caso di fondi esauriti, lo sportello viene chiuso con comunicazione ufficiale del Ministero.

Novità dal 5 settembre 2025

La circolare n. 2006 del 5 settembre 2025 rappresenta il nuovo quadro normativo di riferimento definendo le nuove modalità di presentazione delle domande e attuazione degli interventi previsti dalla Legge 181/1989.

NOTA BENE: Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate successivamente al 5 settembre 2025, mentre per le domande precedenti restano valide le disposizioni della circolare del 16 giugno 2022.

Con tale documento viene rafforzato l’allineamento alla normativa europea sugli aiuti di Stato, rendendo più chiari criteri e modalità di concessione delle agevolazioni. Le misure puntano in particolare a sostenere progetti innovativi, sostenibili e capaci di generare nuova occupazione, contribuendo al rilancio dei territori in crisi. Va inoltre ricordato che, in ragione dell’adozione della nuova disciplina, gli sportelli relativi ad alcune aree specifiche (Gela, Livorno, Venezia e Massa-Carrara) sono stati temporaneamente chiusi per consentire l’adeguamento delle procedure.

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