Arretrati di imposta e “case fantasma”

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Chi avrà regolarizzato, ai sensi del Decreto legge n. 78/2010, il proprio immobile “fantasma” entro il termine del 2 maggio 2011 non dovrà versare alcuna sanzione ma, poiché la norma non dice nulla sul punto, sarà comunque tenuto al pagamento dell'Ici e dell'Irpef per i cinque periodi di imposta precedenti, così come previsto in base alle ordinarie vie di accertamento.

Per contro, con riferimento agli immobili che saranno individuati dall'agenzia del Territorio oltre tale data ed a cui quest'ultima procederà con l'assegnazione della rendita presunta, saranno applicate le sanzioni catastali previste ma, paradossalmente, verranno pagati meno arretrati di imposta; ed infatti, in questi casi è stato espressamente previsto che la rendita catastale attribuita dal Territorio dispieghi i suoi effetti fiscali a partire dal 1° gennaio 2007.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 29 - Case fantasma alla prova degli arretrati d'imposta - Fossati, Guazzone

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