Art bonus negato per i contributi statutari al fondo di gestione

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Art bonus negato per i contributi statutari al fondo di gestione

Con la risposta ad interpello n. 266 del 22 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate torna sul credito d'imposta pari al 65% per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.

In questo caso a richiedere il parere del Fisco è una fondazione i cui scopi statutari sono la promozione, la diffusione, l’alta formazione, la ricerca nel campo della musica e della conoscenza di tale disciplina, e l'organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali, la quale si interroga sulla possibilità di fruire dell’Art bonus a fronte di un contributo versato annualmente al fondo di gestione e destinato al sostegno dell’attività da essa stessa svolta.

L’Amministrazione finanziaria per rispondere al dubbio della fondazione istante ha ritenuto opportuno acquisire il parere del competente Ministero della cultura.

Cultura: Art bonus solo per le erogazioni liberali “spontanee”

Nel parere del ministero della cultura, presente all’interno della risposta n. 266/2023, si legge che l’Ente risulta registrato sul portale Art Bonus quale società concertistica e corale, categoria espressamente prevista dall’art. 1 del DL 83/2014 come beneficiaria dell’erogazione liberale in questione.

Tuttavia, per realizzare i suoi scopi statutari, l'Ente impiega le risorse derivanti dal proprio fondo di gestione che viene alimentato, tra gli altri, anche dai contributi versati annualmente dai suoi fondatori (tra cui l'Istante).

Circa la riconducibilità dei suddetti contributi nella definizione di erogazione liberale ammissibile all'agevolazione fiscale Art bonus, la risposta ministeriale è negativa.

La motivazione è da ricerca nella mancanza del requisito di “spontaneità” del finanziamento, dal momento che il versamento dei contributi, finalizzato all'accrescimento del fondo di gestione dell'Ente, è espressamente previsto ed imposto dallo statuto.

NOTA BENE: L’assenza dell’elemento della spontaneità del versamento fa venir meno lo spirito di liberalità tipico delle erogazioni ammesse all’Art bonus.

L’Agenzia delle Entrate condivide tale posizione e conclude asserendo che: "non si ritengono ammissibili all'agevolazione fiscale Art bonus i contributi, deliberati annualmente dall'assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di sostenere l'attività concertistica e corale dell'Ente".

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