Assegno divorzile Nulli patti preventivi

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Assegno divorzile Nulli patti preventivi

Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio, sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale ex art. 160 c.c.

Pertanto, di tali accordi non può tenersi conto, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge più debole al conseguimento di quanto necessario per le sue esigenze di vita, ma anche quando soddisfino pienamente dette esigenze. Ciò per il rilievo secondo cui una preventiva pattuizione – specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio – potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, accogliendo il ricorso di una ex moglie avverso la pronuncia con cui i giudici d’appello, nell'ambito di un giudizio di divorzio, avevano ampiamente ridotto l’importo del contributo mensile di mantenimento da parte del marito. E ciò dando esclusivo rilievo alla circostanza per cui il marito, anni addietro, aveva corrisposto un’ingente somma di denaro alla moglie, attribuendole valenza di anticipazione non solo dell’assegno di separazione, ma addirittura di quello di divorzio.

Illiceità della causa Diritto ad assegno indisponibile

Ma la Suprema Corte ha smentito detta argomentazione, sull'assunto per cui eventuali accordi dei coniugi, in sede di separazione, riguardanti la corresponsione dell’assegno divorzile in caso di eventuale e futuro divorzio, sono nulli per illiceità della causa. E ciò, avuto riguardo alla natura assistenziale di detta tipologia di assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo.

Ne consegue, conclude la prima sezione con sentenza n. 2224 del 30 gennaio 2017, che la disposizione di cui alla Legge n. 74/1987 art. 5 – secondo cui, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa in tal caso proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico – non è mai applicabile al di fuori del giudizio di divorzio.

 

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