Assegno ordinario COVID-19 in presenza di assegno di solidarietà

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Assegno ordinario COVID-19 in presenza di assegno di solidarietà

Poiché non è ammissibile la contemporanea erogazione di due prestazioni, l’INPS, con messaggio n. 3280 del 10 settembre 2020, ha fornito istruzioni operative per la gestione delle istanze di assegno di solidarietà in presenza di una richiesta di trattamento di assegno ordinario con causale COVID-19.

L’art. 21 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede, per i datori di lavoro iscritti al FIS che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà e che devono sospendere il trattamento a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica, la possibilità di accedere all'assegno ordinario di cui all'articolo 19 del medesimo decreto.

Stante quanto sopra l’Istituto ha previsto che, nel caso in cui il datore di lavoro inoltri una domanda di assegno ordinario con causale COVID-19 e, alla data di presentazione della predetta istanza, risulti già richiesta, per la stessa unità produttiva, un assegno di solidarietà, occorre richiedere al datore stesso se intenda sospendere il trattamento di solidarietà in corso:

  • in caso di risposta negativa, l'istanza di assegno ordinario con causale COVID19 andrà respinta non essendo possibile la compresenza delle due prestazioni;
  • in caso di risposta affermativa, prima di autorizzare la domanda di assegno ordinario con causale COVID19, sarà disposta dall’Istituto la sospensione dell'assegno di solidarietà.

In questo secondo caso se la domanda di assegno di solidarietà si trova nello stato “istruttoria” o nello stato “pervenuta”, sarà ridotto il periodo richiesto a titolo di assegno di solidarietà e sarà richiesto all'azienda - con PEC tramite cassetto bidirezionale - il numero di ore non indennizzabili per il periodo oggetto di riduzione (praticamente l'istanza di assegno di solidarietà verrà accolta con un provvedimento di accoglimento parziale riferito al periodo ridotto).

Qualora, invece, la domanda di assegno di solidarietà si trovi nello stato “autorizzata”, sarà ridotto il periodo richiesto a titolo di assegno di solidarietà.

Anche in questo caso sarà richiesto all'azienda - con PEC tramite cassetto bidirezionale - il numero di ore non indennizzabili per il periodo oggetto di riduzione e verrà emesso un nuovo provvedimento di accoglimento dell'istanza di assegno di solidarietà che annulla e sostituisce il precedente, con autorizzazione rimodulata a seguito della riduzione delle ore.

Al termine del periodo di assegno ordinario con causale COVID-19, se l’azienda sarà ancora interessata a riprendere la fruizione dell'assegno di solidarietà dovrà inoltrare una nuova domanda al fine di completare il programma di solidarietà con riferimento agli stessi lavoratori destinatari della prestazione prima della sospensione del programma stesso, indicando le ore relative al nuovo periodo richiesto.

Il messaggio n. 3280/2020 si conclude con il seguente esempio:

  • Concessione Assegno di solidarietà dal 8.1.2020 al 7.1.2021;
  • Istanza Assegno ordinario COVID dal 9.3.2020 al 9.5.2020;
  • Sospensione dell'Assegno di solidarietà dal 9.3.2020 al 7.1.2021;
  • Nuova concessione dell'Assegno di solidarietà dal 10.5.2020 al 10.3.2021.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 19 agosto 2020 - Cassa integrazione COVID-19, anticipo del 40% - a, Lupoi

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