Assegno unico e universale senza domanda: in quali casi

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Assegno unico e universale senza domanda: in quali casi

Dal 1° marzo 2023 i nuclei familiari già beneficiari, nel periodo da gennaio 2022 a febbraio 2023, dell'Assegno unico e universale per i figli a carico non dovranno presentare una nuova domanda, ma riceveranno l'assegno in via automatica dall'INPS. È la semplificazione comunicata dall'Istituto, su parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 e attuata nell'ambito degli interventi di innovazione rientranti in uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Ma chi potrà beneficiare di questa semplificazione? Chi invece sarà tenuto a presentare domanda all'INPS per ottenere l'Assegno unico e universale per i figli a carico?
Di seguito tutte le risposte.

Assegno unico e universale per i figli a carico: erogazione automatica

Dal 1° marzo 2023, in deroga alla regola generale (articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021) che dispone l'obbligo di presentare annualmente la domanda di Assegno unico e universale, l’INPS fa presente che erogherà, in continuità e d’ufficio, la prestazione ai soggetti richiedenti per i quali, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale nello stato di lavorazione “Accolta”.

Per le domande in stato di lavorazione “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, l'Istituto procederà all’erogazione dell'assegno solo al termine dei controlli richiesti dallo specifico stato e solo qualora le verifiche si completino con esito positivo.
Se le condizioni dichiarate nella domanda relativa alla scorsa annualità dovessero essere cambiate, i richiedenti sono tenuti ad aggiornare la domanda inviata e già presente negli archivi dell’Istituto.

L'INPS evidenzia che le variazioni saranno oggetto di verifica automatica in fase di istruttoria della domanda stessa.

In assenza di variazioni, sia quelle segnalate dall’utente sia quelle intercettate in automatico dalle procedure dell’Istituto, l’Assegno unico e universale è erogato, dal 1° marzo 2023, alle stesse condizioni verificate nel corso delle precedenti istruttorie.

ATTENZIONE: L'INPS elenca, a titolo esemplificativo, le seguenti situazioni che possono dare luogo a variazioni della domanda:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o l'inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • la variazione delle condizioni che determinano la spettanza delle maggiorazioni (articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 230/2021);
  • le variazioni delle modalità di pagamento.

Assegno unico e universale per i figli a carico: erogazione su domanda

Per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023 sono tenuti invece a presentare domanda di Assegno unico e universale:

  1. i soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale;
  2. I soggetti che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”.

Le modalità di trasmissione della domanda non cambiano. La richiesta va presentata infatti all’INPS direttamente sul portale web dell’Istituto, tramite il servizio dedicato a cui si accede con SPID di Livello 2 o superiore, o con Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o con Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact Center Integrato o agli Istituti di Patronato.

ATTENZIONE: Per le domande presentate:

  • entro il 30 giugno dell’anno di riferimento (i.e. 30 giugno 2023) l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno (i.e. marzo 2023);
  • dal 1° luglio dell’anno di riferimento (i.e. 1° luglio 2023), la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Assegno unico e universale per i figli a carico: ISEE

Resta confermato, per tutti, l’onere di presentare la nuova DSU per l’anno 2023, in caso di diritto a importi di assegno più elevati in base all’attestazione ISEE 2023 ovvero in caso di maggiorazioni da riconoscere per disposizione di legge (articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 230/2021).

ATTENZIONE: Chi non presenterà la nuova DSU per il 2023 si vedrà riconoscere, dal mese di marzo 2023, l’importo dell’Assegno unico e universale con gli importi minimi previsti dalla normativa.

La presentazione della nuova DSU entro il 30 giugno 2023 darà diritto all'adeguamento degli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 a partire dal mese di marzo 2023, con la corresponsione degli importi dovuti arretrati. Si ricorda, infine, che l’ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata.

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