Assegno unico universale e Rdc, in arrivo il nuovo modello

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Assegno unico universale e Rdc, in arrivo il nuovo modello

Con il messaggio del 30 maggio 2022, n. 2261, l’Inps rende noto il rilascio del modello Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU), da utilizzare per la richiesta di assegno unico universale da parte dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza.

Assegno unico universale e Rdc

Come noto, dallo scorso 1° marzo il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a carico, di importo variabile in base all’Isee, estendendo il beneficio anche ai percettori di reddito di cittadinanza quale quota integrativa dello stesso.

Chi deve presentare la domanda

Il riconoscimento dell’integrazione avviene mediante la presentazione del modello Rdc – Com AU se le informazioni necessarie non siano in possesso dell’Istituto né siano desumibili dalle altre banche dati a disposizione.

La corresponsione dell’integrazione è già stata effettuata d’ufficio in favore dei seguenti nuclei familiari beneficiari di Rdc, tenendo conto del rapporto di genitorialità e filiazione desunto dalla DSU:

  • nuclei nei quali sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili a carico;
  • nuclei composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili a carico, per il 50% dell’importo spettante.

In tali ipotesi, quindi, è necessario presentare il modello Rdc - Com AU se ad esempio si intenda richiedere le maggiorazioni previste per i figli maggiorenni sino a 21 anni o quella compensativa per nuclei con redditi Isee fino a 25.000 euro.

Casi particolari

  • Genitore unico

In caso di genitore unico, il modello va presentato per il riconoscimento della restante quota del 50%, se sia richiesta la corresponsione dell’importo dell’integrazione per intero, indicando le motivazioni della mancanza dell’altro genitore fra le seguenti opzioni:

  1. decesso;
  2. allontanamento certificato da provvedimento giurisdizionale o di altra autorità;
  3. affido esclusivo del figlio al genitore percettore del Rdc;
  4. genitore sconosciuto o cittadino straniero non avente codice fiscale italiano;
  5. accordo con l’altro genitore.

Se, invece, l’altro genitore non presente nel nucleo beneficiario del Rdc intenda richiedere la quota di integrazione spettante quale genitore esercente la responsabilità genitoriale, va inoltrata la domanda di AU e non il modello Rdc - Com AU, con le modalità illustrate dall’Istituto con precedente circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.

  • Nuclei complessi

In caso di nuclei in cui siano presenti nello stesso ISEE più rapporti di filiazione, l’integrazione è già stata riconosciuta dall’INPS se è stato possibile individuare la genitorialità sulla base dell’ISEE.

  • Figli neomaggiorenni

Qualora i figli raggiungano la maggiore età durante il godimento dell’integrazione Rdc/AU, il riconoscimento d’ufficio dell’assegno è interrotto dal mese successivo al compimento della maggiore età e, in presenza delle condizioni previste per l’accesso del figlio all’integrazione Rdc/AU, è necessario trasmettere un modello Rdc – Com AU o integrare quello precedentemente presentato con le informazioni riguardanti il figlio divenuto maggiorenne.

  • Genitori entrambi lavoratori e maggiorazione compensativa

Per il riconoscimento della maggiorazione spettante per la presenza nel nucleo Rdc di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro e di quella compensativa per i nuclei familiari in cui un componente abbia percepito nel 2021 l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori, è necessario selezionare le relative opzioni nell’apposita sezione del modello Rdc – Com AU, per ogni figlio.

Istruzioni per la compilazione e trasmissione del modello Rdc – Com AU

Il modello Rdc – Com AU è presentato in modalità telematica attraverso:

  • il sito internet dell’Istituto, accedendo al servizio “reddito di cittadinanza” all’indirizzo “https://serviziweb2.inps.it/AS0207/RedditoCittadinanza/”, ed autenticandosi con SPID, CNS o CIE;
  • gli istituti di patronato.

Possono compilare il modello Rdc – Com AU:

  • i genitori facenti parte del nucleo Rdc con figli a carico aventi diritto all’integrazione;
  • i genitori affidatari facenti parte del nucleo Rdc con figli a carico aventi diritto all’integrazione;
  • il tutore dei figli aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore;
  • il tutore del genitore avente diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore compilando il quadro 2 del modello;
  • i figli maggiorenni aventi diritto all’integrazione Rdc/AU che frequentino un corso di studi, siano disoccupati o svolgano tirocinio, compilando il quadro 3 del modello.

Da quando decorre l’integrazione?

Il modello Rdc – Com AU  per il riconoscimento dell’integrazione eventualmente spettante nell’anno di competenza dell’AUU è presentato dal mese di marzo di ogni anno fino al 28 febbraio dell’anno successivo; le prime erogazioni dell’integrazione avvengono a partire dal mese successivo alla presentazione del relativo modello.

Il modello Rdc – Com AU produce peraltro i propri effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, con riconoscimento degli importi arretrati dal mese di marzo del medesimo anno.

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