Assirevi. Collaborazione tra società di revisione e attestatore nella risoluzione della crisi di impresa

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Assirevi. Collaborazione tra società di revisione e attestatore nella risoluzione della crisi di impresa

“La società di revisione e l’attività dell’attestatore nelle procedure di risoluzione della crisi d’impresa”: è il titolo del documento n. 246 di Assirevi (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale) che si prefigge l’obiettivo di definire le linee guida di comportamento utili alla società di revisione che, nell’ambito delle procedure di risoluzione della crisi d’impresa, riceva richieste di informazioni oppure sia incaricata di svolgere specifiche procedure (agreed upon procedures) da parte della società in crisi o da parte del professionista a cui è affidato l’incarico di attestatore.

Il documento 246 di aprile 2022 aggiorna e sostituisce il Documento di Ricerca n. 180 (gennaio 2014) per considerare l’evoluzione della normativa riguardante la Crisi d’impresa e l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2022, dello Standard ISRS 4400 (Revised).

Come noto, gli istituti di composizione della crisi d’impresa si sostanziano in:

  • piano di risanamento;
  • accordo di ristrutturazione dei debiti;
  • concordato preventivo.

In tutti questi casi, il piano presentato dall’imprenditore deve essere supportato da una relazione redatta da un professionista, che assolve alla funzione di fornire elementi di valutazione ai creditori nonché, più in generale, ai soggetti terzi.

Di recente è intervenuto il Decreto n. 118/2021 che ha introdotto la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, nuovo istituto volontario, cui si accede tramite una piattaforma telematica nazionale, che offre all'imprenditore l'affiancamento di un esperto terzo e indipendente per agevolare, in maniera riservata, le trattative con i creditori.

Il professionista, che ha l’incarico di Attestatore nell’ambito delle procedure di soluzione negoziale della crisi d’impresa, deve:

  • essere iscritto nel registro dei revisori legali (già registro dei revisori contabili);
  • essere in possesso dei requisiti necessari per la nomina a curatore fallimentare (iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o degli avvocati oppure uno studio professionale associato o una società tra professionisti).

A ciò il Decreto Sviluppo ha aggiunto il requisito dell’indipendenza ossia il soggetto non deve essere legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio.

Può accadere, nell’ambito delle procedure di soluzione negoziale della crisi d’impresa, che si avanzino alla società di revisione delle richieste di svolgimento di attività al fine di emettere l’attestazione.

Pur non sussistendo alcun obbligo espresso di collaborazione con l’Attestatore, può essere conveniente avere un comportamento collaborativo da parte della società di
revisione nei confronti dell’Attestatore, se non vi sono circostanze che impediscono la collaborazione.

Il Documento Assirevi n. 246 analizza le fattispecie riscontrabili.

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