Assunzione disabili, sospensione degli obblighi per CIG-Covid

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Assunzione disabili, sospensione degli obblighi per CIG-Covid

Stop all’obbligo di assunzione dei disabili e delle categorie protette in caso di ricorso alla CIG con causale COVID-19. L’adempimento, infatti, è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di CIGS e CIGD o alla quantità di orario ridotto in proporzione.

A precisarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare 19 del 21 dicembre 2020.

Assunzione disabili, la norma

La sospensione dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità trova la sua disciplina negli artt. 3, co. 5, della L. n. 68/1999 ed è stata riconosciuta dal legislatore in favore delle imprese che versino in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e procedure concorsuali, tali da determinare il ricorso alla CIGS.

Con la riforma degli ammortizzatori sociali, ad opera del D.Lgs. n. 148/2015, le causali di intervento della CIGS, risultano ad oggi essere:

  • la riorganizzazione aziendale;
  • la crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
  • il contratto di solidarietà (art. 21 del D.Lgs. n. 148 del 2015).

Assunzione disabili, estensione della sospensione degli obblighi

L’applicazione dell’istituto è stata, col tempo, estesa anche ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge; in particolare, è stata riconosciuta nei casi di:

  • ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo;
  • imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito;
  • ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga;
  • ricorso al contratto di solidarietà ex art. 5 della L. n. 236/1993;
  • sottoscrizione degli accordi e delle procedure di incentivo all’esodo.

Assunzione disabili, il parere del Ministero del Lavoro

Sul punto, il Ministero del Lavoro ha affermato che la sospensione degli obblighi risulta in questi casi rispondente alla ratio della norma. Rimane fermo che l’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di CIGS e CIGD o alla quantità di orario ridotto in proporzione.

Infine, afferma il MLPS, l’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza COVID-19.

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