Atto via PEC utilizzabile se il cancelliere ne attesta il ricevimento

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Atto via PEC utilizzabile se il cancelliere ne attesta il ricevimento

Può costituire difesa utilizzabile la memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ., tempestivamente consegnata alla cancelleria della Corte di cassazione a mezzo di PEC e proveniente dall'indirizzo indicato dal difensore del ricorrente in sede di costituzione.

Essa, infatti, può essere legittimamente esaminata dalla Suprema corte nel caso in cui relativo file sia stato regolarmente ricevuto, stampato e inserito dal Cancelliere nel fascicolo d'ufficio.

Per come già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e del loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario: in tale ipotesi, la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, e in nessun caso da quello di spedizione.

Giudizi tributari: ok ad atto via PEC a prescindere da Protocollo Covid

Così la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 28174 del 10 dicembre 2020, pronunciata nell’ambito di un giudizio tributario attivato da un contribuente in opposizione di un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Sul punto, gli Ermellini hanno valutato l'ammissibilità della memoria illustrativa ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ., tramessa dal difensore del ricorrente a mezzo posta elettronica certificata e pervenuta all'indirizzo PEC della Cassazione, sebbene non fosse più operante il Protocollo d'intesa del 9 aprile 2020, sottoscritto tra la Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense che ammetteva tale possibilità nell’ambito della situazione emergenziale Covid, protocollo, però, che aveva esaurito i suoi effetti in data 31 luglio 2020.

La Suprema corte ha sottolineato la particolare importanza di tale questione, posto che il processo telematico non è stato ancora esteso dal legislatore al giudizio di cassazione, che è tuttora un processo analogico, con la sola eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria.

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