Attuazione anticipata dell’emendamento al Dl “sblocca crediti”: rata Imu leggera a giugno

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Per rispondere ai vari quesiti giunti in ordine al pagamento della prima rata Imu, istituita dal Dl n. 201/2011, il Ministero dell’Economia e delle finanze è intervenuto con la pubblicazione della circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013.

La maggiore perplessità al riguardo è legata al fatto che in sede di conversione del Dl n. 35/2013 è stato presentato un emendamento, che prevede che la prima rata Imu deve essere versata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Ciò al fine di evitare ai contribuenti di venire a conoscenza delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai Comuni troppo a ridosso delle scadenze di giugno e dicembre.

Tenendo conto dei tempi legati alla conversione del Dl n. 35/2013, il primo quesito che la circolare ha chiarito riguarda la possibilità di dare attuazione anticipata all’emendamento in questione.

A tal proposito, si legge che essendo prevista la conversione del citato decreto entro il 7 giugno 2013 e, dunque, proprio a ridosso della scadenza del pagamento della prima rata Imu (17 giugno), il versamento di questa potrà essere calcolato in base all’aliquota e alle detrazioni in vigore per lo scorso anno. Ciò vuol dire che, anche se la modifica normativa ancora non sarà divenuta definitiva, le sanzioni non saranno comunque irrogate, prevalendo in tal caso la regola prevista dallo Statuto del contribuente (art.10, comma 3, L. n. 212/2000).

Così, per gli immobili di categoria catastale "D" per cui è previsto l’acconto di giugno, non rientrando tra le categorie esentate, la prima rata dell’Imu verrà liquidata in base all’aliquota vigente nel 2012, anche se essa risulterà inferiore rispetto a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2013, che ha previsto un’aliquota allo 0,76% (elevabile di un ulteriore 0,3% da parte dei Comuni).

Da ricordare che il DL n. 201/2011 ha calcolato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'innalzamento da 60 a 65 del moltiplicatore necessario al calcolo della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi quelli della categoria D/5).

Ciò non toglie, però, che il contribuente potrà liberamente scegliere di utilizzare le aliquote previste per il 2013 dai Comuni, se queste sono state decise con un certo margine di anticipo e semmai dovessero risultate più convenienti rispetto a quelle applicate lo scorso anno. Scopo di tutto ciò è quello di semplificare al contribuente la determinazione dell’imposta.

Tuttavia, chiarisce la circolare, il riferimento al 2012 vale solo per le aliquote e le detrazioni e non anche per gli altri elementi relativi al tributo. Di conseguenza, la “condizione oggettiva” sulla base della quale l'immobile paga l’imposta (base imponibile) deve essere quella dell’anno di riferimento (2013). Ne deriva che la prima rata Imu potrebbe non coincidere esattamente con la metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente, dato che non sempre si ripresentano condizioni analoghe tra un anno e l’altro. Per esempio, le case date in affitto lo scorso anno e ora divenute abitazione principale rientrano nella sospensione della prima rata.

Analogamente, il riferimento ad aliquote e detrazioni 2012 vale anche per le altre condizioni oggettive quali: le abitazioni di anziani ricoverati o di residenti all'estero assimilate nel 2012 e le case assegnate all'ex coniuge che sono trattate come abitazioni principali. Anche in questi casi, infatti, il versamento di giugno sarà evitato.
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