Audizione del richiedente protezione non sempre necessaria

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Nell’ambito dei procedimenti di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione ma non è obbligato anche a disporre l’audizione del ricorrente, a meno che:

  • nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda;
  • il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente;
  • quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Prima sezione civile della Corte di cassazione nel testo di due sentenze da ultimo emanate, n. 22098 del 13 ottobre 2020 e n. 21584 dell’8 ottobre 2020.

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