Auto per disabili, Iva al 4% con patente speciale senza Legge 104

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’11 febbraio 2026 la risposta ad interpello n. 35/2026, intervenendo in materia di Iva agevolata al 4% per l’acquisto di veicoli destinati a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

L’istanza di interpello è stata presentata da un contribuente titolare di patente speciale categoria Bs, rilasciata dalla Commissione medica locale con indicazione degli adattamenti prescritti per la guida. Il contribuente non è in possesso della certificazione di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ha chiesto se tale circostanza precluda l’accesso all’aliquota Iva ridotta.

La risposta dell’Amministrazione finanziaria assume particolare rilievo operativo, in quanto conferma un orientamento già espresso in precedenza e chiarisce in modo definitivo il valore probatorio della patente speciale ai fini dell’agevolazione fiscale.

Quadro normativo di riferimento

Prima di esaminare la soluzione adottata dall’Agenzia delle Entrate, è necessario ricostruire il contesto normativo.

Articolo 1-bis del Decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 (convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156)

La disposizione, efficace dal 29 gennaio 2022, ha stabilito che:

  • per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti,
  • la patente speciale che riporta gli adattamenti prescritti costituisce documento idoneo a comprovare la condizione richiesta per l’accesso alle agevolazioni fiscali relative all’acquisto di veicoli.

La norma ha introdotto una rilevante semplificazione documentale, superando la necessità di produrre ulteriori certificazioni sanitarie quando la limitazione motoria risulta già attestata nella patente speciale.

Decreto ministeriale 16 maggio 1986

Il decreto individua:

  • gli adattamenti tecnici rilevanti ai fini dell’agevolazione;
  • la possibilità che tali adattamenti siano anche di serie, purché:
    • prescritti dalla Commissione medica locale;
    • riportati nella patente mediante specifici codici.

Codice della strada

Il riferimento è agli articoli 116 e 119 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  • Articolo 116, comma 4: prevede il rilascio della patente speciale ai mutilati e minorati fisici, con eventuali limitazioni e prescrizioni relative agli adattamenti del veicolo.
  • Articolo 119: disciplina l’accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte della Commissione medica locale.
Poiché la patente speciale viene rilasciata a seguito di un accertamento medico-legale formale, essa costituisce prova della condizione soggettiva del conducente.

Il caso esaminato nell’interpello

Il contribuente istante:

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate è il seguente: L’assenza della certificazione di handicap ex legge n. 104/1992 impedisce l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 4% per l’acquisto di un veicolo adattato?

Agevolazioni auto disabili: basta la patente speciale per l'acquisto

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 35/2026, fornisce un chiarimento netto.

Richiamando la risoluzione n. 40/E del 13 giugno 2023, l’Amministrazione afferma che:

  • a decorrere dal 29 gennaio 2022,
  • per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti abilitati alla guida,
  • la patente speciale con indicazione degli adattamenti prescritti è documento sufficiente ai fini dell’agevolazione.

La certificazione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 non è richiesta quando il contribuente è in possesso di patente speciale rilasciata dalla Commissione medica locale con indicazione dei codici di adattamento.

L’agevolazione è quindi collegata:

  • alla condizione di ridotta capacità motoria permanente;
  • all’esistenza di adattamenti prescritti;
  • alla risultanza di tali adattamenti nella patente speciale.

Documentazione da presentare al rivenditore

Per ottenere l’applicazione dell’Iva al 4%, il contribuente deve consegnare al concessionario:

  1. Copia semplice della patente speciale, contenente l’indicazione degli adattamenti prescritti, anche se di serie;
  2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che nel quadriennio precedente non è stata fruita la medesima agevolazione.

Il limite temporale quadriennale resta un requisito essenziale per il riconoscimento del beneficio.

Ambito oggettivo dell’agevolazione

L’aliquota Iva del 4% si applica ai veicoli che rispettano i limiti previsti dalla normativa fiscale, tra cui:

  • motori a benzina fino a 2.000 centimetri cubici;
  • motori diesel fino a 2.800 centimetri cubici;
  • motori elettrici con potenza non superiore a 150 kW.

L’agevolazione riguarda autovetture e altri veicoli rientranti nelle categorie individuate dalla disciplina di settore.

Profili operativi e conclusioni

La risposta ad interpello n. 35/2026 consolida un principio di rilievo pratico:

  • la patente speciale con adattamenti prescritti costituisce prova sufficiente della condizione soggettiva;
  • non è necessario richiedere certificazione ex legge n. 104/1992 nei confronti dei soggetti abilitati alla guida con patente speciale;
  • il concessionario deve limitarsi alla verifica della documentazione prevista dalla normativa.

Il chiarimento rafforza l’impostazione già delineata dall’articolo 1-bis del Decreto legge n. 121/2021 e dalla risoluzione n. 40/E del 2023, contribuendo a uniformare i comportamenti degli operatori e a ridurre il rischio di contestazioni in sede di controllo.

La patente speciale, in quanto rilasciata a seguito di accertamento medico-legale, assume pieno valore probatorio anche ai fini fiscali, garantendo un accesso più lineare all’agevolazione Iva per i soggetti con ridotte capacità motorie permanenti.

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