Autotrasporto: credito d’imposta per acquisto di gas naturale liquefatto

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Autotrasporto: credito d’imposta per acquisto di gas naturale liquefatto

E’ stata data attuazione alla misura prevista dal Dl n. 17/2022, convertito, per sostenere le imprese di autotrasporto alle prese con l’aumento dei costi del gas naturale.

Infatti, l’articolo 6 del provvedimento dispone che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a  metano liquefatto, viene riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'Iva, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti  mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Per l’anno 2022 è stato fissato a 25 milioni di euro il limite massimo di spesa.

A dettare i criteri e le modalità di attuazione della disciplina suddetta è intervenuto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 22 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 2023.

Credito d’imposta per imprese di autotrasporto: beneficiari  

Il contributo in parola è destinato alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

Credito d’imposta per imprese di autotrasporto: ammontare del contributo

Il bonus viene concesso nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno 2022, al netto dell'Iva, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto suddetti e utilizzati per l'esercizio delle attività indicate. L’acquisito deve essere comprovato dalle relative fatture.

Il decreto del 22 dicembre 2022 specifica che il costo ammissibile è rappresentato dal prodotto del numero di unità di gas naturale acquistate dall'impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 e il determinato aumento del prezzo che l'impresa paga per unità consumata. Tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un dato periodo di riferimento e 1,5 volte (150 %) il prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione attraverso il modello F24 da presentare unicamente a mezzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati da parte del MIMS.

Procedura per la concessione dell’agevolazione

Un successivo decreto direttoriale del Ministero indicherà termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposita piattaforma informatica in cui dovranno essere inseriti i seguenti dati:

  • identificazione dell'impresa,
  • indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto,
  • somme spese dall'impresa,
  • indicazione dei veicoli per i quali il GNL è stato acquistato.
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