Dal Decreto Energia novità per le imprese

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Dal Decreto Energia novità per le imprese

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cd. decreto “Energia” (D.L.n. 17/2022) sono state emanate importanti disposizioni dirette al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il decreto è entrato in vigore il 2 marzo 2022, anche se alcune disposizioni contenute nello stesso hanno decorrenze ad hoc.

Si propone, di seguito, una sintesi delle più interessati misure fiscali previste dalla novità normativa. 

Rivalutazione costo fiscale di terreni e partecipazioni non quotate

Con l’articolo 29 del D.L. n. 17/2022 viene confermata, anche per l’anno 2022, la possibilità di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) suscettibili di produrre “plusvalenze” ai sensi dell'articolo 67, comma 1 lett. da a) a c-bis) del Tuir, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso. Per avvalersi della nuova rivalutazione è necessario possedere il bene alla data dell’1.1.2022.

La proroga prevede, tuttavia, un incremento dell’imposta sostitutiva (aliquota unica) che ora diventa pari al 14% (in luogo del consueto 11%), con un conseguente ridotto appeal per le imprese.  

Ambito soggettivo

Sul piano soggettivo, occorre fare le dovute distinzioni.

Per quanto riguarda la rivalutazione dei terreni, l’agevolazione interessa soltanto i soggetti che, operando al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, si trovano nella condizione di conseguire plusvalenze immobiliari su terreni di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b) del Tuir. Pertanto, possono rivalutare i terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, esclusivamente:

  • le persone fisiche, per le operazioni estranee all’esercizio di attività di impresa;
  • gli enti non commerciali;
  • le società semplici e soggetti equiparati;
  • i soggetti non residenti in Italia privi di una stabile organizzazione in Italia.

Per quel che concerne, invece, le partecipazioni, possono avvalersi della norma agevolativa in esame i soggetti che, al 1° gennaio 2022, risultano titolari di partecipazioni non quotate anche se, successivamente a tale data, sia stata deliberata l’ammissione alla quotazione delle partecipazioni. Si tratta in sostanza di quei contribuenti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria e, quindi:

  • le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali;
  • le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir;
  • gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c) del Tuir;
  • i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia

Per una partecipazione acquistata in regime di “comunione dei beni” da un solo coniuge, nel caso in cui si intenda rideterminare l'intera partecipazione, entrambi i coniugi devono procedere con il versamento dell'imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile (circolare 1/E/2021). Resta ferma la possibilità per ciascuno di essi di rideterminare esclusivamente il valore della partecipazione allo stesso riferibile.

Non possono procedere alla rivalutazione, invece, i possessori di partecipazioni relative ad imprese commerciali ed i soggetti diversi dalle persone fisiche privi di soggettività tributaria. Si tratta, ad esempio, dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni.

Sono, inoltre, esclusi dall’ambito applicativo della norma, sempre in quanto privi di soggettività ai fini tributari, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, nonché i fondi d’investimento immobiliare.

Partecipazioni rientranti nell’agevolazione

Ai fini della rivalutazione in esame, costituiscono partecipazioni rivalutabili:

  • le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
  • le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di srl o di società di persone);
  • i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

In ogni caso, deve trattarsi di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati (circolare n. 12/E/2002, par. 2).

Perizia giurata di stima

Diversamente dalle precedenti proroghe, la norma agevolativa prevede ora che entro il 15 giugno 2022 (in passato il riferimento era al 30 giugno dell’anno di riferimento) occorrerà effettuare la redazione ed il giuramento di un’apposita perizia di stima. Questa, come di consueto, deve essere:

  • asseverata, a cura dello stesso professionista che l’ha stilata, presso la Cancelleria del Tribunale, un giudice di pace oppure un notaio (circolare 6 novembre 2002, n. 81/E), entro la data sopra indicata;
  • conservata a cura del contribuente.

I soggetti abilitati alla redazione delle perizie sono:

  • con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati, gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché quelli iscritti nell’elenco dei revisori contabili;
  • con riferimento ai terreni edificabili e con destinazione agricola, gli iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Possono redigere la perizia anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio. Alla perizia estimativa si applica la disciplina di cui all’art. 64 c.p.c. che configura un’ipotesi di responsabilità penale a carico del professionista che incorra in colpa grave nella redazione della perizia di stima. L’Agenzia, con la risoluzione n. 53/E/2015, ha chiarito che la perizia di stima, predisposta prima dell’atto di trasferimento, può essere asseverata anche in un momento successivo, purché entro il termine ultimo previsto.

Non può disconoscersi l’efficacia della rivalutazione dei terreni nell’ipotesi in cui la perizia giurata di stima sia asseverata in data successiva all’atto di cessione. Allo stesso modo, la rivalutazione del terreno non viene meno nell’ipotesi in cui lo scostamento del valore indicato nell’atto di cessione rispetto a quello periziato sia poco significativo e tale da doversi imputare ad un mero errore piuttosto che alla volontà di conseguire un indebito vantaggio fiscale (risoluzione n. 53/E/2015).

Versamento dell’imposta sostitutiva

Affinché il valore di perizia sia riconosciuto quale nuovo costo o valore fiscale da assumere ai fini del computo della plusvalenza, il possessore del terreno e/o della partecipazione deve versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. La nuova norma, però, incrementa l’imposta sostitutiva che ora è prevista con una aliquota unica nella misura del 14% (in luogo dell’11% previsto in passato); detta imposta è liquidata assumendo quale base imponibile il valore del terreno e/o della partecipazione risultante dalla perizia asseverata di stima. Il versamento dell’imposta sostitutiva da effettuare entro il 15 giugno 2022, con riferimento ai beni posseduti, avviene:

  • in un’unica soluzione;
  • ovvero in un massimo di tre rate annuali di pari importo.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata. Con il versamento, entro il 15 giugno 2022, della prima rata si perfeziona l’opzione. Non è ammesso il ravvedimento operoso sul mancato versamento della prima (o unica) rata. Le rate di pari importo successive alla prima scadranno, rispettivamente, il 15.06.2023 e il 15.06.2024.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva dovrebbe essere confermato l’utilizzo del codice tributo “8055”.

Come anticipato, la nuova norma potrebbe avere meno appeal rispetto alle precedenti rivalutazioni in virtù del succitato incremento dell’aliquota. Così, affinché si abbia convenienza, l’imposta sostitutiva applicata sul valore di perizia deve risultare inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento. In termini numerici, tenuto conto che il rapporto tra le due imposte è 0,5384615 (14%/26%), la rivalutazione della partecipazione è conveniente quando la plusvalenza è superiore al 53,84615% del valore periziato.

Scomputo o rimborso dell’imposta sostitutiva già versata

Qualora il contribuente, che ha già beneficiato di una rivalutazione, intenda avvalersi di una “ulteriore” rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni (art. 7 del DL 70/2011 e circolare 47/E/2011, par. 2):

  • non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione;
  • detrae l'imposta già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione. L'imposta in tal modo calcolata può essere ripartita in tre rate di pari importo.

E’ prevista anche la possibilità di chiedere il “rimborso” dell'imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n.602/1973. Il termine di decadenza (48 mesi) per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell'intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell'ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata. Tuttavia, l'importo del rimborso non può essere superiore a quello dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata.

In applicazione dei principi generali, se l'istanza è stata rigettata con provvedimento espresso, non impugnato dal contribuente, la definitività del provvedimento non esclude l'autotutela. Qualora, invece, l'istanza sia stata rigettata con provvedimento tacito, non impugnato dal contribuente, lo stesso potrà sollecitare l'Amministrazione a dare seguito al rimborso alla luce delle nuove disposizioni (circolare 47/E/2011).

Aliquota Iva del 5% per le somministrazioni di metano

Con l’articolo 2 del D.L. n. 17/2022 viene estesa anche al secondo trimestre 2022 la riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali già prevista per l’ultimo trimestre 2021 (articolo 2 del D.L. n.130/2021) e per il primo trimestre 2022 (articolo 1, co. 506 della L. n. 234/2021).

Nello specifico, in deroga alle ordinarie disposizioni del DPR Iva, si prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (di cui all'articolo 26, comma 1, del Dlgs. 504/1995), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

L’aliquota Iva del 5% è applicabile anche agli impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento dell’accisa, di cui all’articolo 17 del TUA (fattispecie soggette ad accisa ancorché esonerate dal relativo pagamento) e a quelli assoggettati ad aliquota ridotta, così come disciplinati dall’articolo 24 del TUA.  Diversamente, non beneficiano dell’agevolazione in esame:

  • le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione;
  • le somministrazioni di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.

Credito d’imposta per le imprese energivore

Previsto un bonus per le imprese a forte consumo di energia elettrica. L’articolo 4 del D.L. n. 17/2022 stabilisce, infatti, che alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica (calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse auto-consumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:

  • l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica;  
  • il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Detto credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza l’applicazione dei limiti annui di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas

Con l’articolo 5 del D.L. n. 17/2022 viene riconosciuto alle imprese a forte consumo di “gas naturale”, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il beneficio, in particolare, spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

La norma stabilisce che sono “a forte consumo di gas naturale” quelle imprese che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 e che hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Sul piano operativo, anche il credito d’imposta in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza l’applicazione dei limiti annui di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del Tuir;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Crediti d’imposta per le imprese del settore dell’autotrasporto

Con l’articolo 6 del D.L. n. 17/2022 è previsto un bonus per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto alla luce degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

Pertanto, al fine di promuovere la sostenibilità nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese:

  • aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
  • esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti,

è riconosciuto, per l'anno 2022 (nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro) un credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del componente “AdBlue” (additivo per la riduzione degli ossidi di azoto dai gas di scarico), necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Ulteriore credito d’imposta ha riguardano le imprese di autotrasporto i cui mezzi di trasporto hanno alimentazione a metano liquefatto. A questi è riconosciuto, per l'anno 2022 (nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro) un credito d'imposta nella misura pari al 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Per entrambi i crediti d’imposta sono applicabili regole comuni, in particolare:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza l’applicazione dei limiti annui di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap non porti al superamento del costo sostenuto.

Le suddette disposizioni si applicano nel rispetto della norma UE in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto Energia, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame.

Aumento deduzione forfettaria

Con l’incremento di 5 milioni di euro, per l'anno 2022, dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 150 della L. n.190/2014 vengono aumentate le risorse destinate alla deduzione forfettaria, per il medesimo anno 2022, delle spese non documentate degli autotrasportatori, ex art. 66 comma 5 del Tuir. Per l’entità delle deduzioni occorrerà attendere il consueto provvedimento dell’Agenzia Entrate.

Credito d’imposta per investimenti di efficienza energetica nel Mezzogiorno

Previsto un credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti di efficienza energetica nelle zone del Mezzogiorno. Con l’articolo 14 del D.L.n. 17/2022, in particolare, alle imprese che nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia:

  • effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica,
  • promuovono la produzione di energia da fonti rinnovabili,

è riconosciuto, fino al 30 novembre 2023, un credito d'imposta (nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023), nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Il credito d’imposta, analogamente a quelli su riportati è:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza l’applicazione dei limiti annui di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap non porti al superamento del costo sostenuto.

I costi agevolabili corrispondono a quelli per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive.

Con un apposito decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Energia, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Fondo nuove competenze - estensione

L’articolo 24 del D.L. n. 17/2022 ha modificato l’art. 11-ter del D.L. n. 146/2021, convertito, inserendo al comma 2, in merito alle caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza (da ridefinire con decreto ministeriale), anche coloro che:

  • hanno sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico,
  • sono ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale (art. 1 co. 478 della L. n. 234/2021),

e conseguentemente emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.

 

Quadro Normativo

D.L. N. 17/2022 PUBBLICATO IN GU N.50 DEL 01 MARZO 2022.

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