Autotrasporto. Fogli di registrazioni mancanti, sanzione unica

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Autotrasporto. Fogli di registrazioni mancanti, sanzione unica

Deve essere elevata un’unica infrazione ed applicata un’unica sanzione all’autotrasportatore che, durante un controllo, non esibisce i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata della verifica e ai 28 giorni precedenti.

Questa la conclusione presente nella sentenza resa dalla Corte di giustizia europea il 24 marzo 2021 nelle cause riunite C-870/19 e C-871/19.

Autotrasporto. Violazione in materia di cronotachigrafi

Nei fatti, durante dei controlli stradali effettuati in Italia, tra luglio ed agosto 2013, è stata constatata la violazione di esibizione, da parte di autotrasportatori, dei fogli di registrazione del cronotachigrafo installato a bordo del loro veicolo, relativi alla giornata in corso e a numerosi dei 28 giorni precedenti.

Ai conducenti sono state inflitte varie sanzioni amministrative per una serie di infrazioni alla legge n. 727/1978.

Arrivati i ricorsi di fronte ai giudici di cassazione, è stato chiesto alla Corte di giustizia di esprimersi sul fatto se il diritto della UE debba essere interpretato nel senso che si debbano elevare un numero di sanzioni corrispondente a quello dei fogli di registrazione mancanti oppure infliggere una sanzione unica, a fronte di un’infrazione unica.

Autotrasporto. Unica violazione e unica infrazione

Viene fatto presente che sono stati adottati, in ambito unionale, dei regolamenti al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti e la sicurezza stradale in generale nonché definire criteri uniformi riguardanti i periodi di guida e di riposo dei conducenti ed il loro controllo.

Ogni Stato membro deve garantire l'osservanza di tali norme nel suo territorio predisponendo un regime sanzionatorio per ogni infrazione.

In particolare, i regolamenti prevedono l’obbligo che a bordo dei veicoli sia installato un apparecchio di controllo, il cui funzionamento può essere analogico o digitale, che permette di indicare e registrare taluni dati sulla marcia di tali veicoli nonché sui periodi di guida dei conducenti.

Se l’apparecchio di controllo è analogico, tali dati sono registrati su un foglio di registrazione inserito nell’apparecchio. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta del conducente per ciascun giorno in cui guidano, dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, se non previsto diversamente.

La normativa prevede, dal 1° gennaio 2008, che, su richiesta delle autorità di controllo, il conducente di un veicolo munito di un apparecchio di controllo analogico sia tenuto a presentare i fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti.

Pertanto, viene stabilito un obbligo unico applicabile a questo intero periodo e non già obblighi distinti per ciascuna delle giornate in questione o per ciascuno dei fogli di registrazione corrispondenti.

La violazione dell’obbligo suddetto, conclude la Corte UE, rappresenta un’infrazione unica e istantanea consistente nell’impossibilità di presentare, al momento del controllo, tutti o parte di questi 29 fogli di registrazione: tale inosservanza comporta una sola sanzione.

Si aggiunge che, poiché la violazione non può essere considerata un’infrazione minore, la sanzione prevista deve essere sufficientemente elevata affinché essa possa produrre un reale effetto dissuasivo.

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