Avviso di accertamento nullo se mancano alcune pagine

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Avviso di accertamento nullo se mancano alcune pagine

E’ stata definitivamente rigettata l’impugnazione con cui l’Agenzia delle Entrate si era opposta all’annullamento di un avviso di accertamento relativo ad Irpef, Irap ed Iva.

I giudici delle Commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano dato ragione al contribuente che aveva denunciato la sussistenza di un vizio di motivazione, in quanto nell’avviso, relativo all’anno 2004, vi erano alcune pagine che si riferivano, in realtà, all'anno 2002 e viceversa.

L’Amministrazione finanziaria si era rivolta alla Corte di legittimità, deducendo, in primo luogo, che la CTR non aveva motivato sufficientemente sulla ragione per la quale aveva escluso che l'atto avesse raggiunto il suo scopo, e quindi sulla sanatoria del vizio materiale dell'atto.

Secondo la ricorrente, inoltre, i giudici regionali avevano errato nel fare riferimento alla copia notificata al contribuente anziché all'originale esibito dall'Ufficio in giudizio.

Vizio di contenuto non sanabile per raggiungimento dello scopo

Con ordinanza n. 10860 del 23 aprile 2021, la Corte di cassazione, Sezione tributaria civile, ha giudicato il ricorso infondato.

Per gli Ermellini, in primo luogo, le questioni dedotte in appello dall'Ufficio finanziario dovevano essere considerate nel complesso della motivazione della sentenza impugnata.

Questa, letta unitariamente, indicava chiaramente che il vizio da cui era pacificamente affetto l'avviso di accertamento in questione era talmente radicale da privare il contribuente della possibilità di predisporre un'adeguata difesa, e ciò ha integrato una situazione non sanabile dall'affermato raggiungimento dello scopo.

La Suprema corte, sul punto, ha richiamato quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di carente motivazione dell'atto impositivo, cioè di vizi di contenuto dello stesso: “in tema di accertamento tributario, l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non esclude che il contribuente possa difendersi nel merito, deducendo, mediante l'impugnazione, anche vizi di merito, poiché tale difetto non può essere sanato, ex art. 156 cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum".

E ancora: “non è consentito all'amministrazione di sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione… Dunque, la "sanatoria" giudiziale non solleva dal difetto di motivazione degli atti impugnati”.

Così, se l'avviso è incompleto perché manca, ad esempio, la sola indicazione dell'aliquota, ma è noto l'imponibile e si discute di imposte ad aliquota proporzionale (Ires), questa sola mancanza non rende l'avviso nullo perché si tratta di effettuare una mera operazione matematica.

Avviso tributario incompleto, nullità

La conclusione è tuttavia diversa se le mancanze sono plurime e più rilevanti, come nel caso di specie.

E secondo il Collegio di legittimità, tra le mancanze più rilevanti, che possono dar luogo a nullità dell'atto, vi è certamente la mancanza di alcune pagine, con dati essenziali dell'accertamento, specie in un'imposta progressiva, come l'Irpef di cui si discuteva nel caso in esame.

Se è poi vero - ha continuato la Corte - che è stato affermato, dalle Sezioni Unite, la prevalenza, in tema di notifiche, dell'originale sulla copia, è altrettanto vero che nella specie non si discute di un atto processuale, quanto del contenuto dell'atto sostanziale, il quale ha anche la funzione di delimitare il thema decidendum della futura controversia.

Il ricorso del Fisco, in definitiva, è stato respinto.

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