Banca ore: come e quando versare la contribuzione
Pubblicato il 11 aprile 2025
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La Banca ore è uno strumento per la gestione flessibile della prestazione lavorativa. Consiste nell’accantonamento, su di un conto individuale, di un numero di ore prestate in più oltre l’orario normale, la cui entità è definita dalla contrattazione (INPS, circolare n. 39 del 17 febbraio 2000).
Nel corso dell'anno il singolo lavoratore potrà attingere dal suddetto conto per godere di riposi compensativi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
L'istituto della Banca ore consente di smonetizzare il lavoro straordinario, permettendo al lavoratore di cumulare un monte ore di permessi dal quale attingere per fruire, secondo le previsioni contrattuali, di riposi supplementari da collocare temporalmente a sua scelta.
Come funziona?
La Banca ore è uno strumento che agevola la flessibilità nella gestione del tempo lavorativo. Piuttosto che procedere con la remunerazione del lavoro straordinario, al lavoratore viene data la possibilità di "smaterializzare" il compenso economico e convertirlo in tempo, da utilizzare sotto forma di riposi compensativi. Questa logica risponde non solo a esigenze personali del lavoratore – che può godere di tempo libero aggiuntivo – ma anche a esigenze aziendali, in quanto consente di modulare le prestazioni lavorative in funzione dei picchi produttivi o delle esigenze stagionali.
La scelta se accantonare o farsi pagare le ore aggiuntive è di norma rimessa al lavoratore, nei limiti e secondo le modalità previste dalla contrattazione aziendale o collettiva. Egli potrà quindi, su base volontaria, decidere di destinare le ore prestate in eccedenza a una "banca" personale di tempo. Da tale conto potrà poi attingere per usufruire di riposi supplementari, che potranno essere collocati nel tempo secondo le sue necessità, sempre nel rispetto delle compatibilità organizzative.
La contrattazione può, altresì, prevedere che rimanga al lavoratore la facoltà di richiedere, successivamente, la "monetizzazione" delle ore accantonate sul conto individuale.
Banca ore negativa
Se le ore di permesso fruite sono superiori alle ore di lavoro straordinario effettuate, il lavoratore, se la contrattazione collettiva lo prevede, potrà recuperare le ore mancanti in un momento successivo.
Accessibilità e soggetti interessati
In linea generale, l’accesso alla Banca ore è riservato ai lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato (circolare INPS n. 39/2000). Tuttavia, non si tratta di un’esclusione assoluta nei confronti dei contratti a termine: l’INPS ha successivamente chiarito, con la circolare n. 95 del 16 maggio 2000, che anche i lavoratori a tempo determinato possono essere ammessi alla Banca ore, qualora la contrattazione collettiva o individuale lo consenta espressamente.
Lo stesso principio è estensibile anche ai lavoratori assunti con contratto part-time verticale: anch’essi possono accedere al sistema della Banca ore, a patto che tale possibilità sia esplicitamente contemplata nell’impianto contrattuale di riferimento.
In buona sostanza, è sempre la contrattazione – collettiva o aziendale – a stabilire le condizioni di utilizzo della Banca ore.
Modalità di gestione della contribuzione
La gestione previdenziale e contributiva delle ore accantonate nella Banca ore presenta tre ipotesi distinte, a seconda del momento in cui le ore vengono remunerate: al momento della prestazione, al momento dell’utilizzo come riposi, oppure nel caso di monetizzazione.
Ore remunerate al momento della prestazione
Nel caso in cui le ore lavorate in eccedenza vengano retribuite contestualmente alla prestazione, deve farsi riferimento alla ordinaria normativa vigente. I datori di lavoro, infatti, sono pertanto tenuti a cumulare le ore lavorate in eccedenza con le competenze del mese in cui si è verificata la prestazione stessa, assoggettandole a contribuzione ordinaria e aggiuntiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il trattamento contributivo segue le modalità tradizionali di remunerazione del lavoro straordinario.
Ore utilizzate come riposi supplementari
Diversa è la situazione quando le ore accantonate vengono fruite sotto forma di riposi. In tal caso, la retribuzione delle ore avviene non nel momento della prestazione, ma nel momento della fruizione del riposo. Di conseguenza, anche la contribuzione si sposta temporalmente e segue il criterio di cassa, cioè viene versata contestualmente al pagamento effettivo (“l’obbligo della ordinaria contribuzione previdenziale dovrà essere assolto unitamente alla contribuzione corrente alla data del pagamento”, circolare INPS n. 39/2000)
In questa ipotesi, all'atto della fruizione dei riposi, i datori di lavoro dovranno sottoporre a contribuzione ordinaria i compensi relativi alle ore prestate in più, sommando tali importi alle retribuzioni correnti.
È importante sottolineare che, trattandosi di una forma di flessibilità ordinaria, non è previsto alcun contributo aggiuntivo per lavoro straordinario.
Ore monetizzate
La terza ipotesi riguarda la monetizzazione delle ore accantonate, ovvero il loro pagamento in denaro. Tale eventualità può verificarsi:
- quando è prevista espressamente dal contratto collettivo o individuale.
- quando, per motivi oggettivi, non sia più possibile fruire dei riposi (ad esempio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro).
In questo caso, la contribuzione deve essere versata al momento del pagamento dei compensi relativi alle ore accantonate, applicando nuovamente il criterio di cassa. Ciò significa che le somme verranno assoggettate a contribuzione (sia ordinaria che aggiuntiva) secondo il regime vigente nel momento in cui avviene il pagamento. Inoltre, lo stesso "criterio di cassa" dovrà essere applicato anche nella determinazione della fascia per il versamento del contributo aggiuntivo ex art. 2, c. 19 della legge n. 549/1995.
Caratteristiche della Banca ore: tabella riepilogativa
Aspetto |
Descrizione |
Definizione |
Conto individuale di ore lavorate oltre l’orario normale, da usare per riposi o monetizzazione. |
Normativa di riferimento |
INPS, Circ. n. 39/2000 e n. 95/2000 |
Destinatari |
Lavoratori a tempo indeterminato; a termine e part-time verticali solo se previsto da contratto. |
Funzione |
Gestione flessibilità oraria e, solo secondariamente, monetizzazione del lavoro straordinario. |
Contribuzione – al momento lavoro |
Ordinaria e aggiuntiva secondo la normativa vigente; cumulo con le competenze del mese. |
Contribuzione – al momento riposo |
Solo contribuzione ordinaria; si somma alla retribuzione del periodo di fruizione. |
Contribuzione – monetizzazione |
Ordinaria e aggiuntiva al momento del pagamento (criterio di cassa); include anche eventuale contributo ex art. 2, c. 19, L. 549/1995. |
Disciplina della Banca ore nei CCNL
Concludiamo con uno sguardo alla contrattazione collettiva, con due esempi di disciplina contenuti in due tra i principali CCNL vigenti.
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La Banca delle ore come strumento volontario di gestione del lavoro straordinario. Il lavoratore, infatti, può decidere di accantonare le ore di straordinario in un conto personale anziché ricevere il relativo pagamento. Queste ore potranno essere successivamente utilizzate come riposi compensativi.
Tutte le tipologie di straordinario possono confluire in tale banca, entro i limiti previsti contrattualmente. Inoltre, su base volontaria, il lavoratore può donare parte delle ore accantonate ai colleghi che assistono figli minori con gravi problemi di salute.
Il lavoratore deve fare richiesta scritta con almeno 5 giorni di anticipo. La precedenza viene data in base alla data della richiesta.
Le assenze simultanee per usufruire dei riposi non devono superare il 10% del personale, esclusi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Nei giorni più intensi (sabato o giorno di massimo carico settimanale), il limite scende al 5%. Nelle unità con meno di 30 dipendenti si applica la rotazione individuale.
Se entro il 31 dicembre non sono state richieste ore di riposo, il datore può stabilire un periodo entro le successive 52 settimane per il loro utilizzo.
In caso di mancato utilizzo, le ore non fruite saranno pagate con le maggiorazioni previste.
A fine anno il lavoratore riceverà un estratto conto delle ore depositate.
I lavoratori che non esprimono la volontà di usufruire del riposo entro il mese successivo alla prestazione ricevono il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni attualmente previste.
I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e quantità già previste per il “Conto ore”. Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore è corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario.
Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.
Le RSU ricevono periodicamente dati aggregati sul rapporto tra ore accantonate e straordinario effettuato.
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