Bancarotta fraudolenta anche se la Sas è trasformata in ditta individuale

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In tema di bancarotta fraudolenta, l'eventuale trasformazione meramente formale di una società in accomandita semplice non esclude di per sé la responsabilità per i reati fallimentari.

In particolare, per quel che concerne il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, occorre verificare se gli atti di distrazione precedenti e/o successivi alla trasformazione siano stati commessi dall'imputato o con il suo concorso.

Oltre a ciò, si deve avere riguardo alla circostanza che la qualità di socio accomandante non è di per sé incompatibile con la responsabilità in tema di reati fallimentari.

Accomodante e accomandatario condannati

E' sulla scorta di queste considerazioni che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 48679 del 24 novembre 2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due imputati, socio accomandante e socio accomandatario di una Sas fallita, condannati nei gradi di merito per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

Nel dettaglio, i due ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione lamentando che la società di cui erano soci non era stata, in realtà, dichiarata fallita perché al momento della dichiarazione di fallimento la medesima non era più una società in accomandita semplice ma una ditta individuale della quale gli stessi non facevano più parte.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 50 - La trasformazione non salva i soci

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