Benefici contributivi da Legge 407/90. Condizione numerica

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Le agevolazioni contributive concesse dalla Legge n. 407 del 29 dicembre 1990 (in forza di quanto previsto dal suo articolo 8, comma 9) con l’intento di promuovere l’occupazione di soggetti disoccupati di lunga durata, sono godibili dall’imprenditore se, a seguito di licenziamenti, ha assunto, nei sei mesi successivi (in precedenza fissati in dodici), quella tipologia di disoccupati in numero maggiore rispetto agli esonerati.

Pertanto, il requisito è qui numerico. Nella sostanza é il contenuto del messaggio INPS n. 19818, emanato il 3 dicembre 2012.

Quali requisiti deve possedere l’assunto per portare i benefici previsti dalla legge al datore di lavoro?

Egli deve:

essere iscritto da almeno 24 mesi al Centro per l’Impiego;

essere un lavoratore sospeso, da almeno 24 mesi, dal lavoro e beneficiario del trattamento di  integrazione salariale (CIGS).

Quali datori possono godere dei benefici previsti dalla

legge?

Possono goderne:

tutti i datori di lavoro privati (imprese, loro consorzi, datori di lavoro iscritti negli Albi professionali);

 gli Enti pubblici economici.

Quali sono le condizioni da rispettare per

ottenere i benefici?

Sono:

che il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato;

che il lavoratore non venga a sostituire lavoratori di pari professionalità licenziati o sospesi negli ultimi 12 mesi per qualsiasi causa.

Quali sono i benefici previsti dalla legge?

Questi i vantaggi:

é prevista una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 50% per 36 mesi;

 per le imprese artigianali e per le imprese del Mezzogiorno è, altrimenti, prevista una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 100% per 36 mesi.

Quali sono le procedure da seguire per poter ottenere gli sgravi?

Per ottenere il beneficio il datore di lavoro deve:

compilare l’apposito modulo disponibile presso i Centri  per l’Impiego.


Dunque, l’imprenditore che abbia licenziato alcuni lavoratori e ne abbia poi assunti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (prescindendo dalla scelta del tempo pieno o parziale), degli altri in numero superiore ai licenziati, chiedendo il riconoscimento dei benefici contributivi di cui alla già citata Legge n. 407 del 1990, si vedrà riconosciuto il vantaggio contributivo per 36 mesi, in proporzione al numero di lavoratori corrispondenti alla differenza.

ATTENZIONE: IL VANTAGGIO CONTRIBUTIVO NON SPETTA SE L’IMPRESA ASSUME ATTUANDO UN OBBLIGO DI LEGGE PREESISTENTE.


Opera in questo contesto una distinzione contributiva, a seconda che l’attività dell’azienda risieda nel Centro-Nord (datori di lavoro in genere, con sgravio pari al 50%) o nel Centro-Sud (lo sgravio raggiunge il 100%), o infine che sia artigiana (lo sgravio raggiunge il 100%).

ECCEZIONE al riconoscimento del beneficio.


Ove l’assunzione decorresse dal 18 luglio 2012, data di inizio operatività della c.d. “Legge Fornero” - n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro - la nuova condizione ostativa al riconoscimento dell’agevolazione contributiva è la circostanza che le assunzioni vengano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati:

*     
- per giustificato motivo oggettivo o

*     
- per riduzione di personale


ovvero sospesi (ex art. 4, comma 14, della Legge n. 92/2012, che ha modificato l’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990).


A questo punto, leggiamo nel messaggio INPS n. 19818/2012 un’interpretazione originale della norma che vuol essere ad essa conforme decidendo di individuare nella “sostituzione” dei dipendenti cessati con gli assunti il necessario requisito del rapporto numerico ed intendendo, in tal modo, possibile il beneficio contributivo per i soli lavoratori assunti in eccedenza, unici a creare un fattivo incremento occupazionale.

ATTENZIONE: IL TERMINE “SOSTITUZIONE” VA PERTANTO INTESO IN SENSO NUMERICO (INPS, MSG. N. 19818/2012).

 

Perciò, secondo l’Istituto di previdenza, se l’imprenditore licenziasse due lavoratori, assumendo in seguito - nell’arco dei sei mesi tutelati dalla Legge n. 407/1990 - dieci lavoratori, di questi, otto potranno essere portatori dello sgravio contributivo perché assunti in eccedenza rispetto ai contratti risolti.

ESCLUSIONI dal beneficio.


Si viene lasciati fuori in caso di:

v 
 assunzione in attuazione di obblighi di legge o Ccnl, anche se l’assunzione avviene tramite contratto di somministrazione;

v     assunzione in violazione del diritto di precedenza;

v  assunzione contestuale con sospensioni del lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che per professionalità sostanzialmente diverse o presso diverse unità produttive;

v   assunzione effettuata da aziende con assetti sostanzialmente coincidenti con quelle che hanno proceduto al licenziamento, o in rapporto di collegamento o controllo.


Va, in conclusione, aggiunto che la fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 8, comma 9, della Legge n. 407/2012 sia possibile, sì, per le assunzioni in numero superiore rispetto alle cessazioni, ma altresì per le assunzioni effettuate per mansioni espressamente diverse rispetto a quelle svolte dai lavoratori cessati.

QUADRO DELLE NORME:

  • legge n. 407 del 29 dicembre 1990;
  • legge n. 92 del 18 luglio 2012;
  • messaggio INPS n. 19818 del 3 dicembre 2012.


Alessia Lupoi

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