Bilanci dei tre ultimi esercizi e prova della non fallibilità

Pubblicato il



Bilanci dei tre ultimi esercizi e prova della non fallibilità

Secondo la Corte di cassazione, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare ai sensi dell’articolo 15, quarto comma, Legge fallimentare, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 2435 del Codice civile.

Così, nel caso in cui questi requisiti difettino o qualora essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti e l’imprenditore resta onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.

Il principio di diritto in oggetto è stato pronunciato dalla Prima sezione civile di cassazione in accoglimento di una delle censure formulate dalla società ricorrente rispetto alla motivazione della sentenza di secondo grado, nella parte in cui erano stati ritenuti sussistenti i presupposti per la dichiarazione di fallimento della società medesima.

Inattendibilità non può discendere solo dal tardivo deposito

In particolare, la Corte di merito aveva affermato l’inattendibilità dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi della società in ragione del loro tardivo deposito presso il registro delle imprese.

In proposito, la Suprema corte – ordinanza n. 13746 del 5 giugno 2017 – ha ricordato come i bilanci dei tre ultimi esercizi costituiscano una base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale.

Quindi, ove gli stessi siano ritenuti, a motivo, inattendibili dal giudice, l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità.

E nel caso esaminato, se i dati contenuti nel bilancio non costituivano una prova legale, neppure si poteva negare in astratto la loro attendibilità, così come aveva fatto il giudice di secondo grado solo sulla base della non risultanza della data del loro deposito nel registro delle imprese.

Sarebbe stato necessario, per contro, uno specifico accertamento ed una conseguente concreta motivazione circa la conclusione dell’inattendibilità.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito