Black list. Sì alla tolleranza, negata la proroga

Pubblicato il



È di pochi giorni fa la circolare dell’agenzia delle Entrate (la n. 53/E del 21 ottobre) con cui sono stati rilasciati chiarimenti in merito al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

A seguito della diffusione del citato documento di prassi, professionisti e associazioni di categoria hanno sollevato alcune obiezioni chiedendo, da una parte, l’ingresso soft nel nuovo regime e, dall’altra, la proroga del termine di entrata in vigore della nuova normativa.

La risposta dell’agenzia delle Entrate non ha tardato ad arrivare. Con la circolare n. 54/E del 28 ottobre 2010, l’Amministrazione finanziaria - tenuto conto del carattere di novità dell’adempimento in esame ed in considerazione delle difficoltà che gli operatori si trovano verosimilmente a gestire per l’individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’obbligo di comunicazione stesso - ha ritenuto possibile che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati potessero incorrere in errori nella compilazione del modello di comunicazione. Perciò, nel caso di errori non scatteranno le sanzioni.

Si esclude, quindi, la possibilità di una proroga del termine del 2 novembre prossimo, mentre si riconosce che per “obiettive condizioni di incertezza”, il Fisco possa in sede di controllo non applicare sanzioni alle irregolarità commesse, in aderenza all’articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente.

La circolare sottintende chiaramente che a non essere punite saranno solo le infrazioni commesse nella compilazione delle comunicazioni, comunque trasmesse tempestivamente entro il termine fissato del prossimo 2 novembre. La tolleranza non è altrettanto estesa alle violazioni di omessa presentazione delle comunicazioni stesse.

Dunque, conclude la circolare n. 54/2010: le sanzioni non saranno applicate nel caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale, e ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile. Condizione rilevante ai fini dell’esclusione dell’applicazione delle sanzioni è che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa.

Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito