Bonus ai lavoratori con part time ciclico: attenzione ai controlli dell’INPS

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Bonus ai lavoratori con part time ciclico: attenzione ai controlli dell’INPS

Il 15 dicembre 2023 si è chiusa la finestra temporale concessa dall’INPS per l’invio delle domande di bonus per i lavoratori con part time ciclico.

A distanza di qualche settimana l’INPS, con la circolare n. 109 del 27 dicembre 2023, fa il punto sulle novità contenute nel decreto Anticipi.

Ma prima di soffermarci sui nuovi chiarimenti è opportuno ricordare il quadro regolatorio generale alla base dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori con part time ciclico, riconosciuta per gli anni 2022 e 2023.

Quadro regolatorio

Introdotta dal decreto Aiuti (articolo 2-bis, comma 1, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022) per il solo anno 2022, l’indennità una tantum a favore dei lavoratori con part time ciclico è stata successivamente prorogata per il 2023 dal decreto Anticipi (articolo 18, comma 2, decreto-legge n. 145/2023 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191).

Lo stesso decreto Anticipi, con una norma di interpretazione autentica del decreto Aiuti (articolo 18, comma 1, decreto-legge n. 145/2023) ha esteso la platea dei beneficiari ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time (verticali, misti o orizzontali) purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese continuativo, complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.

Venendo poi alle istruzioni amministrative, alla prima circolare (la n. 115 del 13 ottobre 2022) applicativa dell’indennità una tantum per l’anno 2022 (art. 2-bis del decreto Aiuti) ha fatto seguito il messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023 con le prime indicazioni finalizzate alla presentazione delle domande (dal 13 novembre 2023 al 15 dicembre 2023, per il 2022 e per il 2023) ed emanate in attesa della pubblicazione di apposita circolare attuativa dell’articolo 18 del decreto Anticipi.

Tale circolare, la n. 109, è stata pubblicata il 27 dicembre 2023.

Bonus di 550 euro per i lavoratori con part time ciclico

Ricostruito l’impianto regolatorio generale, focalizziamo l’attenzione sul bonus.

Il decreto Aiuti (come interpretato autenticamente dal decreto Anticipi) e il decreto Anticipi riconoscono una indennità una tantum di importo pari a 550 euro a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico (verticale, misto o orizzontale) e in possesso di specifici requisiti legislativamente previsti.

Bonus per l’anno 2022

Relativamente al bonus 2022, l’INPS con la circolare n. 109 del 2023 ha evidenziato che, per effetto della  norma di interpretazione autentica (articolo 18, comma 1, decreto Anticipi), il bonus spetta ai titolari, nell'anno 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico, a prescindere dalla qualificazione formale come verticale, misto od orizzontale, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.

In aggiunta tali lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

  • non essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente, diverso da quello a tempo parziale ciclico;
  • non essere percettore di NASpI;
  • non essere titolare di un trattamento pensionistico diretto.

ATTENZIONE: L’INPS ha reso noto, con la circolare n. 109 del 2023, che il controllo sui requisiti di accesso per i lavoratori che hanno presentato la domanda per l’indennità una tantum 2022 nell’anno 2023, è effettuato non alla data di presentazione della domanda, ma alla data del 30 novembre 2022 (circolare n. 115/2022).

Bonus per l’anno 2023

Come si è detto, a confermare il bonus per l’anno 2023 è il decreto Anticipi (articolo 18, comma 2).

L’indennità in argomento è riconosciuta, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari nell'anno 2022 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Tale requisito, evidenzia l’INPS con la circolare n. 109 del 27 dicembre 2023, si intende soddisfatto qualora il lavoratore - nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti alla titolarità del contratto di lavoro nell’anno 2022 - possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.

NOTA BENE: Per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a 4 settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate).

Il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non deve essere né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente, diverso da quello a tempo parziale ciclico, né percettore della NASpI, né titolare di un trattamento pensionistico diretto, anche pro-quota e ivi compresa APE sociale.

Si intende percettore di NASpI anche il titolare di prestazione NASpI sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi o perché l’assicurato è percettore dell’indennità di malattia o maternità.

L’indennità è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.

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