Bonus, attestati in 21 giorni

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Scade l’11 luglio la prima fase di rimborso degli incentivi fiscali indebiti. Ai contribuenti restano, dunque, solo 21 giorni per presentare l’attestazione sull’utilizzo delle agevolazioni fiscali bocciate dalla Ue. La restituzione degli incentivi avviene sulla base della Comunitaria 2005 (legge 29/06), che ha recepito le decisioni dell’Unione europea sugli “aiuti di Stato” di due bonus fiscali: quello relativo alle partecipazioni alle fiere all’estero e quello relativo alla proroga, fino al 31 luglio 2003, della Tremonti-bis, che riguardava gli investimenti effettuati in Comuni interessati dalle calamità naturali del 2002. Chi ha usufruito indebitamente delle suddette agevolazioni fiscali deve presentare un modello che attesti gli elementi necessari per individuare l’aiuto (il termine è quello dell’11 luglio). La restituzione dei benefici è, invece, prevista entro l’11 settembre. Per la corretta compilazione del modello di attestazione è necessario rifare la dichiarazione dei redditi dell’anno erroneamente agevolato. In caso di variazione dell’importo delle perdite da riportare vanno rifatte anche le dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi. Le maggiori imposte devono essere versate con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

 

- 5046 per le agevolazioni relative alle fiere all’estero;

- 5048 per quella relativa alle aree colpite da calamità nel 2002;

- 5047 e 5049 sono i codici previsti per gli interessi.

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