Bonus donne, tra nuove regole ed esoneri strutturali: cosa conviene?

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Pronto il decreto interministeriale che regola il nuovo Bonus Donne previsto dal decreto Coesione.

Dopo le note e travagliate vicende, sul sito del Dipartimento per il programma di Governo si dà rilievo all’adozione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dei decreti attuativi relativi al bonus giovani ed al bonus donne previsti rispettivamente dall’art. 22 e 23 decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Il nuovo testo di regolamentazione dell’esonero per l’assunzione di donne splitta – di fatto – l’agevolazione prevista dalla norma in tre possibili declinazioni, che paiono differenti sia in termini di requisiti per l’accesso, che di sgravio fruibile.

Chi rimarrà fuori dal possibile godimento dello sgravio? Quali misure alternative potranno essere adottate?

Il nuovo “Bonus Donne”: dalla norma al decreto

Trascorso quasi un anno dalla pubblicazione della norma istitutiva, è pronto il decreto ministeriale attuativo della misura denominata “Bonus Donne”, seppur, per la concreta applicazione, si resta in attesa delle ulteriori istruzioni di chi dovrà materialmente gestire monitoraggi e procedure (INPS).

Come noto l’art. 23, decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, rubricato – per l’appunto – “Bonus Donne”, ha previsto un esonero dedicato ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono lavoratrici a tempo indeterminato – in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2 – nella misura del 100% dei contributi previdenziali, con espressa esclusione dei premi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile.

Il citato comma 2, prevede che il beneficio sia applicabile, nel rispetto del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno;
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, operanti in professioni o in settori ad alta disparità di genere (per l’anno 2025 il riferimento è al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 30 dicembre 2024);
  • donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ed ovunque residenti.
Nota Bene
Quanto al concetto di soggetti privi di impiego regolarmente retribuito, appare utile rammentare che, come previsto dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, ci si riferisce a quei lavoratori che, negli ultimi sei/ventiquattro mesi, non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei/ventiquattro mesi, ovvero coloro che, negli ultimi sei/ventiquattro mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione. Ciò assunto, bisognerà far riferimento sia alla durata del rapporto che alla remunerazione dello stesso, sicché, negli ultimi sei/ventiquattro mesi, la lavoratrice non dovrà aver reso attività di lavoro autonomo o parasubordinato rispettivamente a euro 5.500 o a 8.500 euro per le co.co.co.

 

Quanto sopra sinteticamente riportato, sebbene previsto dalla norma, ha subito alcune rilevanti modifiche in sede di emanazione del c.d. decreto attuativo.

In particolare, l’art. 2 del provvedimento ministeriale ha previsto, in attuazione del citato art. 23, decreto legge 7 maggio 2024, n. 60:

  • uno sgravio, della durata di ventiquattro mesi, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile, per coloro che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel periodo tra il 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, donne, ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi (art. 2, comma 1);
  • uno sgravio, della durata di ventiquattro mesi, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile, per coloro che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel periodo tra il 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea) e il 31 dicembre 2025, donne residenti nelle regioni della ZES Mezzogiorno, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 2, comma 2);
  • uno sgravio, della durata di dodici mesi, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile, per coloro che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, donne occupate nelle professioni o settori di cui all’art. 2, punto 4), lett. f), del Regolamento (UE) n. 2014/651, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (art. 2, comma 3).
Attenzione
Sono espressamente esclusi dall’applicazione del beneficio:
  • i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18, art. 2, Regolamento (UE) n. 2014/651;
  • i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16, Regolamento (UE) n. 2015/1589, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 46, legge 24 dicembre 2012, n. 234;
  • i rapporti di lavoro domestico ed i rapporti di apprendistato.  

La fruizione delle agevolazioni di cui ai punti precedenti è subordinata:

  • alla regola del c.d. incremento occupazionale netto, sicché le assunzioni effettuate dovranno comportare un aumento del personale dipendente assunto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, avendo altresì riguardo alle eventuali diminuzioni della base occupazionale accusate presso società controllate o collegate anche per interposta persona;
  • al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva; l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza; non devono essere in corso, presso il datore di lavoro, sospensioni connesse a crisi o riorganizzazione aziendale; l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte del datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento);
  • al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, id est. DURC); assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
Attenzione
Il decreto ministeriale attuativo inserisce una nuova condizione di fruizione dell’esonero esclusivamente per le assunzioni di donne residenti in area ZES. In particolare, viene previsto che i datori di lavoro non devono, nei sei mesi precedenti l’assunzione, aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva. Altresì, i medesimi datori di lavoro, per mantenere il diritto all’esonero fruito, non devono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, per i sei mesi successivi all’assunzione incentivata.

 

Assunzioni escluse dal nuovo decreto

Rispetto a quanto previsto dalla disposizione di legge, e salvo stringenti, quanto letterali, decisioni dell’Istituto previdenziale, il nuovo decreto ministeriale:

  • dimezza la durata dello sgravio contributivo da ventiquattro a dodici mesi per le lavoratrici occupate in professioni con alta disparità di genere;
  • elimina la possibilità per i datori di lavoro di fruire dello sgravio contributivo in argomento per le assunzioni di lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate (ZES) per il periodo antecedente all’autorizzazione della Commissione Europea.

Per le predette lavoratrici, sebbene possa apparire consigliabile attendere l’emanazione dell’ultimo provvedimento utile all’effettiva fruizione del “Bonus Donne”, sarà opportuno valutare, specie nel caso in cui l’assunzione a tempo indeterminato sia intervenuta ante 31 dicembre 2024, se fruire del nuovo esonero previsto dal Decreto Coesione ovvero se procedere con la richiesta per la concessione della riduzione contributiva prevista dall’art. 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92, potenzialmente cumulabile con lo sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi da 406 a 412, legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Decontribuzione Sud PMI).

Bonus donne – Infografica

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legge 7 maggio 2024, n. 60

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