Bonus psicologo: nuove risorse e scorrimento delle graduatorie
Pubblicato il 09 aprile 2025
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Novità importanti per il Bonus psicologo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15).
A partire dal 15 aprile 2025, l'INPS procederà allo scorrimento delle graduatorie per le domande per l'anno 2024, come annunciato nel messaggio n. 1217 del 9 aprile 2025, facendo seguito al messaggio n. 811 del 5 marzo 2025.
Scorrimento delle graduatorie e stanziamento dei fondi
Con il messaggio n. 1217 del 2025 l'INPS ha comunicato lo scorrimento delle graduatorie relative alle domande presentate per l’anno 2024, relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023.. Questo scorrimento è reso possibile grazie alla nuova disponibilità di 5 milioni di euro stanziati per l'anno 2023 prevista, dal decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 dicembre 2024, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tuttavia, l'INPS segnala che la Provincia autonoma di Trento non provvederà allo scorrimento della graduatoria provinciale in quanto ha comunicato di non finanziare ulteriori tranche del Fondo 2023 con risorse proprie ed eventualmente dei Fondi che saranno stanziati con successivi provvedimenti.
Beneficiari e modalità di accesso
Con il messaggio n. 1217 del 9 aprile 2025, l'Istituto previdenziale fa presente che i nuovi beneficiari che rientrano nello scorrimento delle graduatorie avranno la possibilità di visualizzare il provvedimento di accoglimento della domanda, con indicazione dell'importo attribuito e del codice univoco assegnato. Per farlo, dovranno accedere al servizio online “Contributo sessioni psicoterapia” disponibile sul sito istituzionale dell'INPS, seguendo il percorso: Sostegni, Sussidi e Indennità > Per malattia > Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia - Bonus psicologo > Utilizza il servizio.
Importo del contributo e imiti
Il Bonus psicologo è erogato per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. Tale cifra è erogata fino a concorrenza della somma massima assegnata al beneficiario, che viene determinata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
È importante sottolineare che il contributo viene assegnato in relazione alle risorse disponibili, e pertanto i beneficiari possono essere limitati dalle risorse stanziate per ogni Regione e Provincia autonoma, come indicato nella Tabella 1 allegata al D.I. 17 dicembre 2024 (allegato 1 al messaggio n. 1217 del 9 aprile 2025).
Scadenza e termine di utilizzo
I beneficiari hanno 270 giorni di tempo, a partire dal 15 aprile 2025, per usufruire del contributo per le sessioni di psicoterapia. Qualora il termine non venga rispettato, il codice univoco assegnato verrà annullato d’ufficio.
Rimborso e trasferimento fondi
Il rimborso per le sedute di psicoterapia avverrà solo a seguito dell'effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all'INPS.
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