Caporalato: profitto del reato calcolato su stipendio medio dei lavoratori

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Caporalato: profitto del reato calcolato su stipendio medio dei lavoratori

Definitivamente confermata, dalla Cassazione, la confisca diretta del profitto del reato disposta nell'ambito di un procedimento penale per il delitto di caporalato. 

Il profitto del reato era stato calcolato, dai giudici di merito, sulla base dello stipendio medio di ciascun lavoratore in base ai CCNL applicabili.

L'imputato, nella specie, era stato riconosciuto colpevole del reato di sfruttamento di manodopera per aver impiegato tredici operai extracomunitari, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento lavorativo collegato al loro stato di bisogno, con retribuzione di gran lunga inferiore a quella fissata dai contratti collettivi di settore ed orario di circa 8-9 ore giornaliere, nonché a condizioni di alloggio degradanti e non conformi alle regole igieniche essenziali.

Lo stesso si era opposto alla propria condanna avanzando ricorso in sede di legittimità, con cui aveva lamentato, tra i motivi, una violazione di legge in relazione alla misura dell'importo per cui era stata disposta la confisca obbligatoria: secondo la sua difesa, i dati a disposizione dell'autorità giudiziaria non avrebbero consentito di pervenire ad una corretta stima del profitto.

Doglianza, questa, giudicata come inammissibile dalla Corte di cassazione, atteso che non si confrontava, in realtà, con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.

La pronuncia di merito - ha sottolineato la Quarta sezione penale nel testo della sentenza n. 34937 del 21 settembre 2022 - aveva correttamente evidenziato come la confisca del profitto del reato fosse obbligatoria ai sensi dell'art. 603 2bis del Codice penale.

In tale contesto, il profitto era stato calcolato in modo estremamente analitico, ossia sulla base dello stipendio medio di ogni operaio, in base ai contratti nazionali di riferimento.

Sfruttamento del lavoro: quando si configura il reato?

Sempre in tema di sfruttamento del lavoro, si segnala altra recente decisione della Corte di cassazione, sentenza n. 34600 del 20 settembre 2022.

In tale pronuncia, gli Ermellini hanno puntualizzato che, ai fini dell'integrazione del reato, il requisito dello stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì "come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose".

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