Cassa Forense: Camera di conciliazione per risolvere le liti sulle sanzioni

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Cassa Forense: Camera di conciliazione per risolvere le liti sulle sanzioni

Cassa Forense ha istituito, ex art. 80 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, una Camera di Conciliazione, per la risoluzione amichevole delle controversie sulle sanzioni comminate a seguito del mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi.

Mediante tale strumento, gli iscritti potranno chiedere l’annullamento o la riduzione delle sole sanzioni di importo complessivo superiore a 300 euro, in presenza di giusti e comprovati motivi.

Secondo quanto si apprende, la Camera di conciliazione è costituita da più Collegi, ognuno dei quali è composto da tre membri, designati dal Consiglio di amministrazione della Cassa tra avvocati di comprovata esperienza in materia che non siano componenti in carica di organismi forensi.

Procedimento e domanda di conciliazione

Per quanto concerne le modalità di accesso alla conciliazione, si prevede che la relativa domanda:

  • venga presentata contro l'accertamento definitivo della sanzione ex artt. 74 e 76 Regolamento Unico della Previdenza e prima che lo stesso sia trasmesso per l’iscrizione al ruolo o che la Cassa abbia avviato una procedura di recupero giudiziale o che l’istante abbia adito la Giunta Esecutiva o l’Autorità Giudiziaria;
  • possa essere proposta a condizione che sia intervenuta "preventiva regolarizzazione dell’inadempienza anche mediante rateazione".

Per quanto riguarda il procedimento di conciliazione, si dispone che:

  • lo svolgimento avvenga nel rispetto del principio del contraddittorio tra la Cassa e il soggetto richiedente;
  • i ricorrenti siano tenuti a motivare e documentare le ragioni per cui non hanno ottemperato agli obblighi contributivi;
  • l'organo collegiale proceda a formulare proposta conciliativa in presenza di sussistenti e fondati motivi di equità.

Raggiunto l’accordo, viene redatto un verbale di conciliazione, con effetto transattivo e contestuale preclusione di eventuale e successivo ricorso amministrativo e giudiziario.

L’istanza di conciliazione non potrà, invece, essere riproposta nelle ipotesi di:

  • rigetto;
  • non raggiungimento dell’accordo;
  • mancato rispetto dei termini dell’accordo.

In allegato, il modulo della domanda (formato PDF).

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