Cassazione: datore responsabile se protezioni inadeguate

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Cassazione: datore responsabile se protezioni inadeguate

La Cassazione ha confermato la responsabilità di una Spa per l’illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, del Decreto legislativo n. 231/2001, nell’ambito di una vicenda giudiziaria sorta in conseguenza di un incidente sul lavoro occorso ad un proprio dipendente che aveva cagionato a quest’ultimo un trauma alla mano con ferite ed ustioni.

I giudici di secondo grado avevano condannato l’amministratore unico della società per lesioni colpose, nonché l’azienda stessa per l’adozione di un modello organizzativo inadeguato rispetto alle finalità di protezione dei dipendenti e per il vantaggio economico conseguito, consistito in un risparmio di spesa per il mancato acquisto di dispositivi di protezione.

Protezioni e prassi insufficienti: responsabilità ex 231

La Quarta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 13575 del 5 maggio 2020, ha annullato la decisione di condanna nei confronti dell’imputato, rilevando l’estinzione del reato dovuta alla prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità.

In detto contesto, tuttavia, gli Ermellini hanno comunque confermato la responsabilità amministrativa dell’ente, aderendo, su tale aspetto, alle motivazioni rese dalla Corte territoriale, giudicate lineari e coerenti.

Nel caso in esame, era stato rilevato che l’incidente si era verificato principalmente per l’omesso utilizzo, da parte del lavoratore, di idonei guanti ad alta protezione termica nonché in conseguenza del compimento di una particolare manovra senza attendere il raffreddamento del macchinario.

In particolare, era stato dato atto dell’inadeguatezza dei guanti in dotazione, utili a proteggere dal rischio di taglio ma non dalle ustioni, e della loro pericolosità, in quanto, a fronte di alte temperature, si incollavano alle mani aumentando la probabilità di eventi lesivi.

L’infortunio, inoltre, era dovuto ad una serie di gravi carenze riscontrate a carico del datore di lavoro in materia di sicurezza dei dipendenti, tra le quali, in primis, l’omessa adeguata formazione dei lavoratori e l’omessa indicazione, nel DVR, dei possibili rischi e delle modalità per farvi fronte.

Per finire, i giudici di secondo grado avevano adeguatamente considerato le ragioni di prevedibilità e prevenibilità dell’evento, individuabili nei pregressi analoghi incidenti che si erano verificati e nelle plurime menzionate carenze circa la dotazione, la formazione e l’informazione dei lavoratori, l’aggiornamento del DVR (attuato solo in seguito all’incidente di specie) e l’omesso controllo della prassi scorretta seguita dagli operai.

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