Bando EuroHPC JU DARE SGA: domande per proponenti italiani

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Con il provvedimento direttoriale del 4 agosto 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito le regole pratiche per la presentazione delle richieste di contributo economico da parte dei soggetti italiani coinvolti nel progetto europeo EuroHPC JU DARE, in riferimento al bando n. 04.

Ciò ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie nazionali previste dall’articolo 5, comma 5 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2022 n. 186485.

La misura rientra nell’ambito del PNRR – Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, investimento 2.2 “Partenariati per la ricerca e l’innovazione – Orizzonte Europa”.

Lo scopo è finanziare progetti di ricerca e sviluppo selezionati a livello europeo e ammissibili a livello nazionale.

Beneficiari

Possono accedere solo i soggetti selezionati da EuroHPC JU e che rispettano i requisiti nazionali del decreto Mimit 16/12/2022.

Sono ammesse imprese di qualsiasi dimensione, organismi di ricerca, reti e partenariati.

Domande di agevolazione: termini e modalità

La scadenza europea per l’invio delle proposte progettuali al partenariato EuroHPC JU, nell’ambito del bando “EuroHPC JU DARE SGA 04”, è stata fissata alle 17:00 del 29 agosto 2024, tramite il portale “EU Funding & Tenders - Submission System”.

Il decreto direttoriale del 4 agosto 2025 stabilisce che, per ottenere il contributo nazionale, i proponenti italiani le cui proposte siano risultate ammissibili a livello europeo devono presentare entro le 17:00 del 31 ottobre 2025 una domanda specifica, esclusivamente via PEC all’indirizzo dgiai.div06@pec.mimit.gov.it.

Alla domanda va allegata la documentazione richiesta, tutta firmata digitalmente.

L’imposta di bollo (16 euro) deve essere assolta tramite annullamento di una marca da bollo, indicando il relativo numero nella sezione dedicata della domanda. È anche possibile pagare l’imposta in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo la presentazione della domanda, il Ministero assegna il CUP (Codice Unico di Progetto) e lo comunica ai beneficiari, compresi enti pubblici, enti privati con funzioni di interesse pubblico e organismi di diritto pubblico.

Per essere ammessi, le imprese di qualunque dimensione devono essere in regola con gli obblighi assicurativi previsti dal decreto-legge n. 39/2025 (“assicurazione dei rischi catastrofali”).

  • Per le micro e piccole imprese, il requisito si applica alle domande presentate dal 1° gennaio 2026.
  • Per le medie imprese, si applica dal 2 ottobre 2025.
  • Per le grandi imprese, già dal 31 marzo 2025.

Adempimenti per la concessione delle agevolazioni

Dopo aver ricevuto l’esito positivo dell’istruttoria, il soggetto proponente deve inviare entro 15 giorni (pena il rigetto della domanda) la documentazione necessaria, se non già fornita o se scaduta. In particolare:

  • dichiarazione con i dati richiesti per i controlli antimafia;
  • indicazione della persona con poteri di firma straordinaria per sottoscrivere il decreto di concessione;
  • per progetti congiunti, l’accordo di partenariato o contratto di rete, firmato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, se non già allegato;
  • dichiarazione sull’assenza di conflitti di interesse;
  • dichiarazione sul titolare effettivo dell’impresa.

Entro 30 giorni dalla ricezione di questi documenti, il Ministero procede a:

  • registrare l’agevolazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;
  • adottare il decreto di concessione, che specifica spese e costi ammissibili, importo delle agevolazioni, impegni e tempi a carico del beneficiario, oltre alle condizioni di revoca.
    Il decreto viene inviato al beneficiario (o solo al capofila nei progetti congiunti), che deve restituirlo firmato per accettazione entro 10 giorni. Se non lo fa, perde il diritto al finanziamento. Nei progetti congiunti, devono firmare tutti i partner.

Se il proponente si è avvalso dei bilanci consolidati della società controllante, anche quest’ultima deve firmare il decreto, assumendosi l’impegno finanziario alla restituzione dei fondi in caso di revoca.

Il progetto deve iniziare entro 3 mesi dal decreto di concessione e avere una durata massima di 36 mesi.

La data di avvio coincide con il primo impegno giuridicamente vincolante (es. ordine di attrezzature) o qualsiasi atto che renda irreversibile l’investimento. Tale data va comunicata al Ministero entro 30 giorni con apposita dichiarazione.

Erogazione delle agevolazioni

I contributi vengono versati dal Soggetto Gestore sulla base delle richieste dei beneficiari. L’erogazione può avvenire in un massimo di cinque tranche durante lo svolgimento del progetto, più una quota finale a saldo. Ogni stato di avanzamento deve riguardare periodi semestrali (o multipli), calcolati a partire dal decreto di concessione o, se successivo, dalla data effettiva di avvio delle attività.

Le spese devono essere dimostrate con fatture quietanzate o documenti contabili equivalenti, a eccezione delle spese generali (calcolate in modo forfettario al 25% dei costi diretti). Tutti i pagamenti devono essere tracciabili e collegati alla documentazione contabile del progetto.

È prevista anche la possibilità di una anticipazione fino al 30% dell’aiuto concesso, ma solo se il beneficiario presenta una fideiussione bancaria o assicurativa valida.

La prima richiesta di erogazione deve essere presentata entro 18 mesi dal decreto di concessione, pena la revoca. L’ultima quota a saldo deve essere richiesta entro 3 mesi dalla conclusione del progetto, allegando una relazione finale sui risultati raggiunti e la rendicontazione delle spese.

Nel complesso, non può essere erogato più del 90% del contributo prima della chiusura: il restante 10% è liquidato solo con il saldo finale, dopo le verifiche definitive.

Il Ministero (o il Soggetto Gestore) ha 60 giorni di tempo per controllare ogni richiesta di erogazione, verificando la correttezza delle spese, la conformità alle norme (DNSH, divieto di cumulo, regolarità contributiva, assenza di aiuti incompatibili) e lo stato di avanzamento tecnico. L’ultima erogazione, invece, può richiedere fino a sei mesi, per consentire i controlli conclusivi e l’adozione del decreto definitivo.

Schema operativo

Fase

Scadenza/Tempistica

Cosa fare

Documenti richiesti

Note

Richiesta anticipazione (facoltativa)

Subito dopo il decreto di concessione

Richiedere fino al 30% dell’agevolazione

Fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile e a prima richiesta

Non obbligatoria, solo su richiesta

Prima richiesta di erogazione (stato avanzamento)

Entro 18 mesi dal decreto di concessione

Presentare la rendicontazione delle spese sostenute fino a quel momento

Fatture quietanzate o documenti contabili equivalenti; relazione tecnica

Se non presentata → revoca del contributo

Richieste intermedie (max 5 tranche)

Ogni 6 mesi (o multipli)

Inviare documentazione delle spese sostenute nel periodo

Fatture quietanzate o documenti equivalenti; report di avanzamento

Totale erogazioni intermedie + anticipo ≤ 90% del contributo

Ultima richiesta a saldo

Entro 3 mesi dalla fine del progetto

Richiedere il saldo finale

Relazione tecnica conclusiva + rendicontazione completa delle spese

Ultime spese pagabili entro 3 mesi dalla conclusione

Verifiche del Ministero

Entro 60 giorni per ogni richiesta (fino a 6 mesi per l’ultima)

Controlli su spese, regolarità, rispetto DNSH, divieto di cumulo

Tutta la documentazione allegata

Il Ministero può chiedere chiarimenti (una sola volta) con max 20 giorni di risposta

Allegati

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