CIGS agli apprendistati del settore editoria

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CIGS agli apprendistati del settore editoria

A seguito di modifiche introdotte al D.Lgs. n. 148/2015, l’INPS, con messaggio n. 2449 del 19 giugno 2018, ha specificato che l’articolo 25-bis di cui al citato decreto ha definito le particolari modalità di fruizione delle integrazioni salariali straordinarie per le imprese del settore editoria.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari la norma annovera, tra gli altri, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai quali si applicano gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari.

Evidenzia l’Istituto che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali sono già destinatari della disciplina riguardante le integrazioni salariali ordinarie ma con la novella legislativa, gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante occupati presso le imprese industriali del settore dell’editoria divengono destinatari anche della disciplina della CIGS, in deroga al principio generale che prevede invece la sola applicazione della CIGO agli apprendisti nei casi in cui l'impresa che li occupa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie.

Ulteriore deroga ai principi generali si ravvisa nel fatto che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante possono accedere alla CIGS per qualunque delle causali previste dall’articolo 21, comma 1, del D.Lgs n. 148/2015 e non per la sola causale di crisi aziendale.

Stante quanto sopra, a far tempo dal periodo di paga “gennaio 2018”, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali dell’editoria è dovuta, oltre alla contribuzione di finanziamento della CIGO, anche quella relativa alla cassa integrazione straordinaria CIGS e quest’ultima è comunque dovuta, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dall’impresa.

Contribuzione

A decorrere dal mese di luglio 2018, la contribuzione CIGS, pari allo 0,90%, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli apprendisti professionalizzanti alle dipendenze di aziende rientranti nel settore editoria, le cui matricole contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “3T”, avente il significato di "imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici tenute, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, al contributo CIGS di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407/90".

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Il messaggio specifica, inoltre, che per la regolarizzazione delle differenze contributive connesse alla modifica normativa i datori di lavoro, in relazione ai periodi interessati (gennaio-giugno 2018), valorizzeranno, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

  • in <CausaleADebito> il codice “M202” avente il significato di “Differenze Contributo CIGS”;
  • in <AltroImponibile> la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
  • in <ImportoADebito> l’importo del contributo dovuto riferito alla CIGS.

La regolarizzazione del versamento del contributo avverrà senza aggravio di oneri accessori purché effettuata entro il giorno 16 settembre 2018.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 14 luglio 2016 – Apprendistato Obblighi contributivi – Redazione eDotto

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