Circolare 30/E. Le novità sugli studi di settore per l'anno d'imposta 2011

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Arriva, con un ritardo di due giorni sulla scadenza del primo termine per il versamento delle imposte, la circolare esplicativa, dell'Agenzia delle entrate, sugli studi di settore. Il ritardo, spiega il direttore dell'Agenzia Befera, è da collegare a quello dell'uscita del software Gerico 2012; in ogni caso, questo non condiziona l'operatività del sistema.

La circolare n. 30/E, dell'11 luglio 2012, riporta indicazioni utili per l’utilizzo degli studi per il periodo d’imposta 2011. Il documento fa riferimento alle novità introdotte dall’articolo 8 del decreto legge n. 16 del 2012, convertito con legge n. 44 del 2012, che, modificando la precedente disposizione introdotta dal D.L. n. 98 del 2011, ha previsto la possibilità, per gli uffici delle Entrate, di ricorrere all’accertamento induttivo nei seguenti casi:

- omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;

- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;

- infedele compilazione del modello che comporti una differenza superiore al 15% o 50.000 euro tra ricavi o compensi stimati dagli studi di settore corretti e quelli indicati in dichiarazione dal contribuente.

La modifica normativa ha effetto per gli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012; per quanto riguarda gli anni precedenti, la circolare 30/E avverte che si procederà a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010.

Altro capitolo del documento richiama la modulistica ed in particolare la “Parte generale” delle istruzioni, comune a tutti i modelli, dove è presente la nuova misura delle sanzioni previste sulla base delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 98 del 2011. A partire dal 6 luglio 2011, sono variate le sanzioni applicabili ai contribuenti che non dichiarano correttamente i dati sull’applicazione degli studi di settore. Per l'omessa presentazione del modello, se dovuto, si applica la sanzione amministrativa pari a 2.065 euro; in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, la misura della sanzione massima e minima prevista per l’ipotesi di dichiarazione infedele è elevata del 50% nel caso in cui sia stata omessa la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Novità anche nella modulistica riservata ai contribuenti “ex minimi”. Per eliminare gli effetti distorsivi sui risultati degli studi di settore, derivanti dal passaggio dal principio di “cassa” dei minimi a quello di competenza ordinariamente utilizzato dalle imprese, è stato previsto che, coloro che nei periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 o precedenti hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti “minimi”, devono fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dallo specifico principio di cassa proprio del citato regime.

Con riferimento a Gerico 2012, le Entrate fanno cenno ad alcune novità attinenti alla descrizione dell’esito dell’applicativo; nella sezione relativa ai risultati del calcolo operato viene riportato in sintesi, oltre al risultato di congruità (“congruo” / “non congruo”), anche quello relativo alla normalità economica e alla coerenza (“normale” / “non normale” e “coerente”/ “non coerente”).

Con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2011, si avverte che sarà reso disponibile un particolare software utile per evidenziare la presenza di eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento dalle risultanze degli studi di settore, anche tenendo conto dei correttivi per la crisi. Tali dati vanno comunicati all’Amministrazione entro la fine del mese di dicembre 2012.

Infine, la circolare 30/E rende noto che sono stati inviati a 124.000 contribuenti appositi inviti a presentare il modello degli studi di settore per il periodo di imposta 2010; gli interessati sono soggetti che, in base ai dati di Unico 2011, è risultato che non hanno presentato il modello degli studi di settore e che:

- hanno indicato un codice attività per il quale risulta approvato uno studio di settore;

- hanno compilato un quadro contabile e non hanno indicato in tale quadro una causa di inapplicabilità ovvero una causa di esclusione per la quale non è prevista la compilazione del modello degli studi di settore.
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  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 21 - I professionisti: scaricati su di noi i problemi della Pa – Pizzin

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