Cndcec. Iscrizione all'Albo senza requisito della reciprocità

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Cndcec. Iscrizione all'Albo senza requisito della reciprocità

La questione dell'accesso dei cittadini di stati terzi all'esercizio delle libere professioni (clausola di reciprocità) è stata oggetto di reclami, giunti alla Commissione europea, per casi di discriminazione.

Di conseguenza, il Ministero della Giustizia invita a disapplicare la normativa – ex articolo 36, comma 1, lett. a) del Dlgs 139/2005 - che prevede, quale requisito per l’iscrizione nell’Albo, la cittadinanza “di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità”.

Il requisito della reciprocità è stato eliminato in molte disposizioni della normativa italiana, ma in altre resiste

Lo rende noto il Cndcec, con la nota informativa n. 98 del 9 dicembre 2015, agli Ordini territoriali. L'invito del Ministero della Giustizia è in allegato alla nota.

E la regola è estesa anche ad altri Consigli nazionali delle libere professioni (consulenti del lavoro, geometri ecc.).

Per le iscrizioni all'Albo sono vietate limitazioni discriminatorie

Dunque, per i dottori commercialisti ed esperti contabili, ma anche per altri professionisti, non è più necessario ai fini dell'iscrizione all'Albo il requisito della reciprocità relativo al possesso della cittadinanza italiana o di qualsiasi altro Stato, poiché l'articolo 2, comma 4 del DPR 137/2012 detta: “sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti”.

In più, il Ministero dispone che eventuali casi di rigetto, in base al requisito in argomento, della domanda di iscrizione di cittadini non appartenenti alla Ue avvenuti dal 1° gennaio 2008 dovranno essere segnalati dagli Ordini.

In tal senso, il Cndcec invita gli ordini territoriali a comunicarli all'indirizzo prontordini@icommercialisti.it.

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