Cndcec. Nessuna incompatibilità se l’impresa individuale è inattiva

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Cndcec. Nessuna incompatibilità se l’impresa individuale è inattiva

La verifica della sussistenza di una causa di incompatibilità in capo ad un iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti, titolare di una impresa individuale inattiva, è l’oggetto del Pronto ordini n. 120/2018 del 27 luglio 2018, del Cndcec.

Incompatibilità tra esercizio professione e attività d’impresa

Facendo seguito ad una richiesta di chiarimento, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha ricordato che l’articolo 4, comma 1, lettera c del Dlgs n. 139/2005, dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e “l’esercizio, anche non prevalente, né abituale dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni e servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti”.

La condizione di fondo per la suddetta incompatibilità è che per “esercizio di attività di impresa” deve intendersi il concreto svolgimento dell’attività d’impresa.

Incompatibilità esclusa se il commercialista imprenditore non esercita attività d'impresa

Il Cndcec nel pronto ordini n. 120/2018 specifica, al riguardo, che “l'incompatibilità deve ritenersi esclusa laddove l'iscritto, pur assumendo la qualifica imprenditoriale, di fatto non eserciti la connessa attività”.

Vengono così indicati gli elementi probatori che – secondo le Note interpretative del Cndcec in materia di incompatibilità - dimostrano “sostanzialmente ed incontrovertibilmente che non vi sia stato esercizio”.

Si tratta dei seguenti elementi:

  • posizione CCIAA inattiva (connessa ad assenza di costi e ricavi);

  • posizione IVA inattiva;

  • posizione CCIAA e IVA attiva ma assenza di costi e ricavi e investimenti indispensabili;

  • assenza di luogo di svolgimento dell’attività, se necessario;

  • dichiarazioni scritte (autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, rilasciati da terzi a titolo di prova).

Conclude il Consiglio Nazionale che i suddetti elementi, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono essere valutati dall’Ordine, comunque, nel loro insieme e non esauriscono la gamma degli elementi considerati.

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