Cndcec, ok al parere di congruità su parcella dell’ex iscritto

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Cndcec, ok al parere di congruità su parcella dell’ex iscritto

Si è chiesto al Cndcec se l’Ordine può procedere ad emettere il parere di congruità della parcella professionale a seguito di istanza presentata da un ex iscritto all’Albo che abbia eseguito le attività professionali prima della cancellazione.

Nel Pronto ordini n. 99/2023, il Consiglio nazionale ritiene che in merito al procedimento per il rilascio del parere di congruità della parcella da parte dell’Ordine, si può fornirsi risposta positiva.

NOTA BENE: La cancellazione dall’Albo in linea generale non impedisce al cancellato di poter richiedere il pagamento di crediti professionali maturati in epoca antecedente alla cancellazione, in quanto il diritto di credito è sorto prima della cancellazione.

Dunque, è possibile per l’Ordine esprimere parere di congruità sulla parcella di un ex iscritto, in quanto il soggetto ha eseguito le attività professionali per le quali ha richiesto il parere di congruità quando era un soggetto iscritto all'albo. Di conseguenza, la circostanza che lo stesso sia stato cancellato successivamente non gli impedisce di poter richiedere all'Ordine il suddetto parere di congruità.

La circostanza che successivamente alla conclusione delle attività professionali l’iscritto venga cancellato dall’Albo non impedisce all’Ordine di effettuare quel controllo nell’interesse della categoria e della collettività proprio perché si riferisce a prestazioni rese all’epoca da un iscritto all’Albo.

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