CNDCEC, registrazione ammessa solo per il Consiglio di Disciplina

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CNDCEC, registrazione ammessa solo per il Consiglio di Disciplina

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il Pronto Ordini 12 maggio 2022, n. 99, fornisce chiarimenti in merito al quesito pervenuto e relativo alla richiesta di registrazione delle audizioni e delle udienze da parte di un iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

Nello specifico, si richiedeva se le successive udienze e audizioni tenute dal Collegio di Disciplina (da realizzarsi in videoconferenza con collegamento da remoto) potessero essere registrate da parte dell’incolpato e le modalità per procedere in tal senso.

Il CNDCEC chiarisce che le riprese e le registrazioni delle riunioni degli organi collegiali sono sempre subordinate al rispetto della normativa in materia dei dati personali.

Ai sensi del GDPR n. 2016/679, art. 6, par. 1, lett. c) ed e), il trattamento dei dati personali è previsto nei casi in cui sia necessario adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o, in alternativa, quando lo stesso sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ovvero connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, altresì, devono essere condotti nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 5 del GDPR, fornendo previa e idonea informativa ai soggetti interessati.

Non sarà necessario ottenere il consenso dei soggetti partecipanti o presenti.

L’informativa dovrà indicare:

  • le finalità del trattamento;
  • se le riprese sono destinate alla comunicazione e le relative modalità;
  • i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati oggetto del trattamento possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati/autorizzati al trattamento.

Si rammenta che le registrazioni degli organi collegiali sono assoggettate alla normativa in materia di accesso agli atti amministrativi e di accesso civico.

Alla luce di quanto esposto, il CNDCEC chiarisce che solo le pubbliche amministrazioni – nel caso in oggetto, il Consiglio di Disciplina territoriale – potranno registrare le sedute delle udienze.

Pertanto, il soggetto incolpato non ha nessuna facoltà di registrazione.

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