Richiesta di riesame: possibile anche senza diritto alla restituzione del bene

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La persona sottoposta alle indagini può presentare istanza di riesame se dimostra l’esistenza di un interesse concreto e attuale, collegato agli effetti che l’eliminazione del sequestro produce sulla propria posizione giuridica.

Sequestro preventivo e interesse dell’indagato al riesame: la pronuncia delle Sezioni Unite

Con la sentenza n. 7983 del 27 febbraio 2026, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sono intervenute su un contrasto giurisprudenziale relativo all’interesse dell’indagato a proporre istanza di riesame avverso un sequestro preventivo, quando il medesimo non sia titolare del diritto alla restituzione del bene.

La decisione chiarisce il rapporto tra legittimazione e interesse concreto e attuale nell’ambito delle impugnazioni cautelari reali.

Il caso esaminato  

Il procedimento traeva origine da un decreto di sequestro preventivo impeditivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari in relazione al reato di cui all’art. 388 cod. pen., ipotizzato per il compimento di atti simulati e fraudolenti diretti a sottrarre un veicolo a procedure esecutive.

Il veicolo risultava già intestato a una società e, a seguito di giudizio civile ex art. 2932 cod. civ., era stato riconosciuto di proprietà di altra società. L’indagato, legale rappresentante di una delle società coinvolte, aveva proposto istanza di riesame in proprio.

Il Tribunale dichiarava l’istanza inammissibile, rilevando la mancanza di un interesse concreto e attuale, poiché il bene non apparteneva personalmente all’indagato. Secondo il Tribunale, l’eventuale impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nella qualità di legale rappresentante della società.

L’indagato ricorreva per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’asserita carenza della condizione di procedibilità per invalidità o tardività della querela.

Il contrasto interpretativo  

La Sesta Sezione penale rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, evidenziando un contrasto giurisprudenziale.

Un primo orientamento, minoritario, riteneva sufficiente la legittimazione formale dell’indagato ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., valorizzando l’interesse al dissequestro anche indipendentemente dal diritto alla restituzione.

Un secondo orientamento, divenuto prevalente, subordinava l’ammissibilità dell’istanza alla sussistenza di un interesse concreto e attuale, generalmente identificato nel diritto alla restituzione del bene.

La distinzione tra legittimazione e interesse  

Le Sezioni Unite, nella loro disamina, muovono dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che richiede l’interesse quale condizione generale di ammissibilità dell’impugnazione, e dall’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

La Corte ribadisce che:

  • la legittimazione attiene alla titolarità astratta del potere di impugnazione;
  • l’interesse implica un’utilità concreta e attuale derivante dall’accoglimento dell’impugnazione.

Il procedimento incidentale cautelare, sottolinea la Corte, non vincola il giudizio di merito. Pertanto, non può considerarsi sufficiente l’interesse alla sola verifica del fumus del reato o della condizione di procedibilità, trattandosi di profili privi di incidenza diretta e immediata sulla posizione soggettiva dell’impugnante.

Il principio di diritto  

Le Sezioni Unite, in conclusione, affermano il seguente principio:

"La persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione".

Ne consegue che:

  • l’indagato può proporre istanza di riesame anche se non è titolare del diritto alla restituzione;

  • l’interesse deve essere specificamente allegato;

  • l’interesse deve consistere in un pregiudizio attuale derivante dal vincolo, incidente su una posizione giuridica riconosciuta dall’ordinamento, anche di natura obbligatoria.

Non è sufficiente invocare un generico interesse alla definizione del procedimento principale.

La decisione nel caso concreto  

Nel caso esaminato, l’indagato aveva dedotto esclusivamente la mancanza della condizione di procedibilità, senza allegare un concreto pregiudizio derivante dal mantenimento del vincolo sul bene.

Poiché il veicolo risultava appartenere a soggetti societari distinti e non era stata prospettata una posizione giuridica personale direttamente incisa dal sequestro, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’inammissibilità dell’istanza di riesame.

La sentenza chiarisce che il diritto alla restituzione non costituisce presupposto indefettibile dell’interesse, ma al contempo esclude che l’interesse possa essere desunto in via automatica dalla qualità di indagato.

L’onere di allegazione di una concreta incidenza del vincolo cautelare sulla propria sfera giuridica rappresenta il punto di equilibrio individuato dalle Sezioni Unite.

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