Co.co.co., l’accredito dell’anzianità segue la contribuzione effettiva

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Con il messaggio n. 10602 del 27 aprile, l’Inps ha fornito una serie di chiarimenti sull’anzianità da accreditare ai fini pensionistici ai lavoratori parasubordinati.

Innanzitutto, la copertura contributiva deve avvenire tenendo presenti i criteri indicati dalla normativa che disciplina la gestione separata Inps, per cui vanno accreditati tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, solo in favore di quei soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito fissato per gli iscritti alla gestione commercianti.

Inoltre, in caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata, con attribuzione temporale dall’inizio dell’anno solare fino a concorrenza di 12 mesi nell’anno.

Per stabilire il periodo da riconoscere, occorre quindi tenere conto:

- del contributo dovuto, in base all’aliquota contributiva individuata in relazione allo status del soggetto e all’anno in cui è stato corrisposto il compenso;

- dell’importo contributivo minimo determinato applicando l’aliquota di cui sopra al minimale della gestione commercianti.

Qualora la contribuzione risulti versata in misura eccedente rispetto a quella dovuta, gli uffici devono liquidare la prestazione pensionistica sulla sola contribuzione dovuta, procedendo al rimborso delle eccedenze. Qualora invece la contribuzione risulti versata sulla base di un’aliquota inferiore rispetto a quella dovuta, occorre trattare diversamente i casi in cui la contribuzione sia relativa a periodi per i quali non sono ancora decorsi i termini prescrizionali e i casi per i quali tali termini siano già decorsi.

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  • ItaliaOggi, p. 45 – Co.co.co., l’accredito dell’anzianità segue la contribuzione effettiva

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