Coefficienti usufrutto, rendite e pensioni: valori del 2026

Pubblicato il



Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, sono state definite le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto, uso e abitazione, nonché delle rendite e pensioni, rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2026.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte dai decreti legislativi n. 139/2024 e n. 192/2025, con l’obiettivo di garantire continuità applicativa e uniformità nei criteri di valorizzazione dei diritti reali e delle prestazioni periodiche a rilevanza fiscale.

Saggio legale e il limite minimo del 2,5%

La normativa vigente collega la determinazione dei coefficienti al saggio legale degli interessi, aggiornato annualmente con decreto ministeriale. In particolare:

  • l’articolo 46 del Testo unico dell’imposta di registro (Dpr n. 131/1986);
  • e l’articolo 17 del Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (Dlgs n. 346/1990),

prevedono l’adeguamento dei coefficienti e dei parametri di calcolo a ogni variazione del tasso legale.

Tuttavia, le stesse disposizioni stabiliscono un limite minimo inderogabile, prevedendo che, ai fini fiscali, non possa essere assunto un saggio legale inferiore al 2,5%.

Nessuna variazione dei coefficienti per il 2026

Per l’anno 2026, il saggio legale degli interessi è stato fissato all’1,60% dal decreto MEF 10 dicembre 2025, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Poiché tale valore risulta inferiore alla soglia minima prevista dalla legge, il decreto del 24 dicembre 2025 chiarisce che, ai fini della determinazione delle basi imponibili, continuano ad applicarsi i coefficienti calcolati sulla base del tasso del 2,5%.

Di conseguenza:

  • non viene adottato un nuovo prospetto dei coefficienti;
  • restano validi i coefficienti contenuti nell’Allegato 1 del decreto legislativo n. 139/2024, elaborati assumendo come riferimento il saggio del 2,5%, corrispondente a quello in vigore nel 2024.

Confermato il multiplo dell’annualità a 40 volte

Il decreto 24/12/2025 conferma inoltre il valore del multiplo dell’annualità, utilizzato per la determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni:

  • ai fini dell’imposta di registro, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, lettera a), del TUR;
  • ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUS.

In entrambi i casi, il multiplo è fissato in quaranta volte l’annualità, parametro già previsto dalla normativa e ora espressamente confermato anche per il 2026.

Ambito di applicazione temporale

Le disposizioni introdotte dal decreto si applicano:

  • agli atti pubblici;
  • agli atti giudiziari;
  • alle scritture private, autenticate e non, presentate per la registrazione;
  • alle successioni aperte;
  • alle donazioni effettuate,

a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito