Collaboratori sportivi, erogazione automatica del bonus 2021

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Collaboratori sportivi, erogazione automatica del bonus 2021

Scade alle ore 24.00 del 7 aprile 2021 il termine per la conferma, da parte dei collaboratori sportivi già beneficiari delle indennità emergenziali, dei requisiti per l’erogazione automatica del bonus concesso dal decreto Sostegni. E' quanto ha comunicato Sport e salute S.p.A con la notizia e le FAQ del 2 aprile 2021.

Platea dei beneficiari

L'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) riconosce una indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico(CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e le associazioni sportive dilettantistiche (articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Tali lavoratori devono aver cessato, ridotto o sospeso l'attività a causa dell’emergenza COVID-19. Si considerano  cessati  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Importo variabile

La misura della indennità concessa dal decreto Sostegni è pari a:

- 3.600 euro per i lavoratori che, nell’anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi, relativi a rapporti di collaborazione rientranti nelle fattispecie summenzionate, in misura superiore a 10.000 euro;

- 2.400 euro nel caso in cui la misura dei compensi sia risultata compresa tra 4.000 e 10.000 euro;

- 1.200 euro nel caso in cui i compensi siano stati inferiori a 4.000 euro.

L'indennità viene erogata dalla società Sport e salute S.p.A sulla base dei dati dichiarati dagli interessati nella domanda. Tali dati sono disponibili nella piattaforma informatica costituita da Sport e salute S.p.A  per la presentazione delle domande.

Erogazione automatica

Ai titolari di rapporti di collaborazione sportiva, già beneficiari per uno o più mesi dell’indennità emergenziali concesse precedentemente dal Cura Italia, dal decreto Rilancio, dal decreto Agosto e dal decreto Ristori, l'indennità del decreto Sostegni  è concessa automaticamente purchè i beneficiari confermino la permanenza dei requisiti di legge e l'assenza anche di una sola delle cause di incompatibilità previste.

A tal fine i collaboratori sportivi, con eccezione dei soggetti per i quali si è registrata un’incoerenza con i dati comunicati dall’INPS, ricevono una mail per l’accesso in piattaforma. Cliccando sul link contenuto nella mail, dovranno, entro le ore 24.00 del 7 aprile 2021:

- se persistono i presupposti e le condizioni di legge (articolo 10, commi da 10 a 15 del decreto Sostegni) e non sia insorta una causa di incompatibilità, flaggare le prime due caselle della maschera;

- se non sussistono più i presupposti per ricevere l'indennità, o sia insorta una causa di incompatibilità, flaggare la casella della rinuncia.

Chi non rende la dichiarazione richiesta, non può ricevere l’erogazione automatica.

Come accedere alla piattaforma

Sport e salute S.p.A chiarisce che occorre prendere appuntamento inviando un SMS con il Codice Fiscale al numero 339.9940875.

Successivamente è possibile accedere alla piattaforma telematica al seguente link:https://curaitalia.sportesalute.eu/accesso, con il proprio codice fiscale, la password scelta in fase di registrazione e il codice univoco ricevuto via SMS.

Dichiarazioni da rendere

I collaboratori sportivi già beneficiari di indennità precedenti devono dichiarare  di non percepire e/o aver percepito altri redditi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, quali:

  • reddito di cittadinanza;
  • reddito di emergenza;
  • redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53 TUIR;
  • redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR;
  • pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.

Inoltre si deve dichiarare di non aver presentato richiesta e/o di non aver intenzione di presentarla e/o di non aver percepito le indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come prorogate e successivamente integrate dai successivi decreti-legge.

Indennità incompatibili

Di seguito, l'elenco delle indennità incompatibili:

  • trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario Covid-19;
  • trattamenti ordinari di integrazione salariale Covid-19 per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
  • trattamento di assegno ordinario Covid-19 per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
  • cassa integrazione in deroga Covid-19;
  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • indennità del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
  • indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;
  • indennità per i lavoratori domestici.

Versamento con bonifico bancario

L'indennità del decreto Sostegni è esentasse.

L'importo viene accreditato da Sport e salute S.p.A esclusivamente tramite bonifico bancario, sul codice IBAN indicato nella domanda.

Allegati

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